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Previdenza complementare: svolta nella Legge di Bilancio 2026


La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025), ai commi 202 e seguenti dell’articolo 1, introduce una mini-riforma della previdenza complementare con l’obiettivo di ampliarne la diffusione.

 Gli interventi riguardano la fiscalità, le modalità di erogazione delle prestazioni, il rafforzamento del silenzio-assenso e la revisione delle regole sul conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS.

Dal periodo d’imposta 2026 aumenta il limite di deducibilità fiscale dei contributi: il tetto annuo passa da 5.164,57 euro a 5.300 euro. Nel limite rientrano i contributi del lavoratore e quelli del datore di lavoro o del committente, anche se previsti da contratti collettivi, nonché gli accantonamenti in fondi interni aziendali su base individuale. Rimane escluso il TFR conferito alla previdenza complementare. Il nuovo limite si applica anche ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006, che continuano a beneficiare della deduzione “potenziata” nei venti anni successivi al quinto anno di adesione, entro il vincolo massimo annuo pari alla metà del limite ordinario.

Sul versante delle prestazioni, dal 2026 vengono introdotte nuove modalità di erogazione, riservate alle forme a contribuzione definita. Accanto alle tradizionali opzioni di capitale e rendita vitalizia, l’iscritto può scegliere una rendita a durata definita, calcolata in base alla vita residua stimata secondo le tavole di mortalità ISTAT. Il montante viene suddiviso in rate annuali, con la possibilità di effettuare prelievi flessibili entro il limite delle rate maturate e non riscosse. In alternativa, è prevista l’erogazione frazionata del montante su un periodo minimo di cinque anni, secondo criteri che saranno stabiliti dalla COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione). In entrambe le nuove opzioni, in caso di decesso dell’iscritto prima del termine, le somme residue possono essere riscattate dai beneficiari indicati, a differenza della rendita vitalizia che si estingue con la morte.

Dal punto di vista fiscale, alle nuove prestazioni si applica il regime previsto per le prestazioni in capitale: l’imponibile è determinato al netto delle somme già tassate. La tassazione è ordinaria, mentre per l’erogazione frazionata è prevista una ritenuta del 20%, riducibile dello 0,25% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a una riduzione massima del 5%.

La riforma rafforza inoltre il meccanismo del silenzio-assenso. Dal prossimo mese di luglio, i lavoratori alla prima assunzione saranno automaticamente iscritti alla previdenza complementare, salvo rinuncia espressa entro 60 giorni (anziché 6 mesi), con efficacia retroattiva dalla data di assunzione. Il silenzio-assenso opera anche per il versamento dei contributi del datore di lavoro e del lavoratore, salvo il caso di retribuzione annua lorda inferiore all’assegno sociale. È inoltre ammessa la possibilità di destinare solo una parte del TFR alla previdenza complementare, se previsto dalla contrattazione collettiva. Il meccanismo viene esteso anche ai lavoratori non di prima assunzione: in assenza di una nuova scelta entro 60 giorni dall’informativa del datore di lavoro, l’adesione scatta automaticamente anche nel nuovo rapporto.

Infine, la legge interviene sul conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS, rimodulando nel tempo la soglia dimensionale dei datori di lavoro obbligati. Dal 2026 al 2027 l’obbligo scatta al raggiungimento di 60 dipendenti; dal 2028 al 2031 la soglia torna a 50 dipendenti; dal 2032 si abbassa ulteriormente a 40 dipendenti, sempre calcolati sulla media annuale dell’anno precedente.

Nel complesso, la riforma mira a rendere la previdenza complementare più accessibile, flessibile e attrattiva, rafforzandone il ruolo strategico nel garantire un adeguato reddito pensionistico futuro.

Ricordiamo che la previdenza complementare, disciplinata dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, costituisce il secondo pilastro del sistema pensionistico italiano e ha la funzione di integrare la pensione pubblica, contribuendo a garantire al lavoratore un adeguato livello di tutela al termine della vita lavorativa. Essa si fonda su forme pensionistiche che raccolgono il risparmio previdenziale dei lavoratori, destinato alla futura pensione integrativa.

Possono aderire ai fondi pensione i lavoratori dipendenti pubblici e privati, i soci lavoratori e i dipendenti di cooperative di produzione e lavoro, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, i soggetti che svolgono lavori non retribuiti per responsabilità familiari, nonché i lavoratori con contratti atipici o occasionali.