Bonus Mamme 2026
La Legge di Bilancio 2026 ha confermato il Bonus Mamme già in vigore nel 2025, introducendo però alcune novità rilevanti sia nei requisiti sia nella misura del beneficio.
Il bonus è destinato alle madri lavoratrici con determinati requisiti familiari. In particolare, ne hanno diritto le madri con due figli, inclusi quelli adottati o in affidamento preadottivo, a condizione che il figlio più piccolo abbia meno di dieci anni. Il beneficio spetta anche alle madri con tre o più figli, purché il più giovane abbia meno di 18 anni, ma solo nei mesi in cui non esiste, nemmeno parzialmente, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. È infatti confermato che le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con tre o più figli restano escluse dal Bonus Mamme, poiché anche nel 2026 continueranno a beneficiare dell’esonero totale dei contributi previdenziali in busta paga, misura considerata alternativa e non cumulabile.
Dal punto di vista lavorativo, il bonus spetta alle madri che svolgono attività di lavoro dipendente, sia nel settore pubblico sia privato, inclusi i rapporti di lavoro intermittenti e quelli in somministrazione, con l’unica esclusione dei rapporti di lavoro domestico. È inoltre riconosciuto alle lavoratrici autonome, purché iscritte a una gestione previdenziale obbligatoria, comprese le casse professionali e la Gestione Separata. Il diritto al bonus matura esclusivamente nei mesi in cui il rapporto di lavoro è effettivamente in essere, restando esclusi i periodi di sospensione.
È previsto anche un requisito economico: i redditi personali da lavoro, sia dipendente sia autonomo, rilevanti ai fini fiscali per l’anno 2026, non devono superare i 40.000 euro.
Per quanto riguarda la misura del beneficio, la Legge di Bilancio 2026 introduce un aumento dell’importo, che passa a 60 euro mensili, fino a un massimo di 720 euro complessivi annui. A differenza del passato, il bonus non sarà erogato mese per mese, ma in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2026. Il Bonus Mamme mantiene inoltre una natura particolarmente favorevole: non è soggetto a tassazione, non è imponibile ai fini contributivi e non incide sul calcolo dell’ISEE, rendendolo pienamente compatibile con altre prestazioni sociali.




