Congedo parentale: novità dal 1° gennaio 2026
Dal 1° gennaio 2026 entrano in vigore importanti novità sul congedo parentale introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 e chiarite dall’INPS con il Messaggio n. 251 del 26 gennaio 2026.
La principale innovazione riguarda l’estensione del limite di età del figlio, che passa da 12 a 14 anni, entro i quali i lavoratori dipendenti – sia del settore pubblico sia privato – possono fruire del congedo parentale. La stessa estensione si applica anche ai genitori adottivi e affidatari (entro 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia) e ai genitori di figli con disabilità grave ai sensi della Legge 104/1992.
Restano invariati i limiti di durata del congedo, pari a 10 mesi complessivi tra entrambi i genitori, elevabili a 11 mesi se il padre utilizza almeno 3 mesi di congedo, oppure nei casi di genitore unico o affidamento esclusivo.
Per quanto riguarda il trattamento economico, l’indennità è riconosciuta per un massimo di 9 mesi complessivi al 30% della retribuzione, fruibili entro i 14 anni del figlio. Rimangono, inoltre, le maggiorazioni all’80% della retribuzione per specifici periodi, da utilizzare entro i primi 6 anni di vita del bambino, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 151/2001.
I periodi di congedo parentale continuano a essere validi ai fini dell’anzianità di servizio e non incidono su ferie, riposi e tredicesima, fatta eccezione per gli emolumenti legati alla presenza effettiva in servizio.
L’INPS ha precisato che le nuove disposizioni non si applicano ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata, per i quali il congedo resta limitato ai primi 12 mesi di vita del figlio, né ai lavoratori autonomi, per i quali il limite rimane fissato al primo anno di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
La procedura INPS per la presentazione delle domande è attiva dall’8 gennaio 2026. Per i periodi compresi tra il 1° gennaio 2026 e la data di aggiornamento della procedura, è comunque ammessa la presentazione di domande retroattive, tenuto conto dell’impossibilità oggettiva di invio nei termini ordinari.




