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Più soldi in busta paga per chi rimanda la pensione quota 103 o anticipata ordinaria


Nel caso un lavoratore autonomo abbia maturato i requisiti per la pensione quota 103 o anticipata ordinaria, ma voglia continuare a lavorare, l’INPS ha previsto un’opportunità interessante:

entro il 31 dicembre 2025 i lavoratori che hanno perfezionato i requisiti per la pensione (quota 103 o anticipata ordinaria) possono rinunciare al versamento della quota di contribuzione a loro carico (9,19%) e ricevere tale somma direttamente in busta paga.  

La rinuncia può essere fatta dai lavoratori pubblici o privati che non siano già titolari di pensione diretta o non abbiano superato il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, a oggi pari a 67 anni di età. L’esercizio della rinuncia deve avvenire con domanda presentata dal lavoratore all’Inps di “Incentivo al posticipo del pensionamento”. Entro 30 giorni dalla domanda l’Inps comunicherà l’esito al lavoratore e al datore di lavoro. 

L’esercizio della rinuncia comporta un aumento del netto in busta paga: la quota di contribuzione riversata in busta paga non è infatti imponibile ai fini fiscali. 

Con la rinuncia esercitata dal lavoratore che rinvia il pensionamento non viene meno l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro. 

La riduzione dell’aliquota di versamento complessiva non modifica la quota di pensione calcolata con il sistema retributivo, ma produce effetto sul montante contributivo per i periodi interessati: l’importo della futura pensione sarà quindi leggermente inferiore. 

 La rinuncia decorre: 

·  a partire dalla prima decorrenza utile della pensione se la domanda di rinuncia è presentata prima della decorrenza della pensione; 

·  dal mese successivo alla domanda, se presentata contemporaneamente o dopo la prima decorrenza utile per le suddette pensioni. 

La rinuncia del versamento della quota carico lavoratore per avere un aumento della busta paga cessa in caso di: 

·  richiesta di revoca da parte del lavoratore (dal primo giorno del mese successivo all’esercizio); 

·  maturazione requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia; 

·  accesso a pensione diretta (salvo invalidità ordinaria).