Più soldi in busta paga per chi rimanda la pensione quota 103 o anticipata ordinaria
Nel caso un lavoratore autonomo abbia maturato i requisiti per la pensione quota 103 o anticipata ordinaria, ma voglia continuare a lavorare, l’INPS ha previsto un’opportunità interessante:
entro il 31 dicembre 2025 i lavoratori che hanno perfezionato i requisiti per la pensione (quota 103 o anticipata ordinaria) possono rinunciare al versamento della quota di contribuzione a loro carico (9,19%) e ricevere tale somma direttamente in busta paga.
La rinuncia può essere fatta dai lavoratori pubblici o privati che non siano già titolari di pensione diretta o non abbiano superato il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, a oggi pari a 67 anni di età. L’esercizio della rinuncia deve avvenire con domanda presentata dal lavoratore all’Inps di “Incentivo al posticipo del pensionamento”. Entro 30 giorni dalla domanda l’Inps comunicherà l’esito al lavoratore e al datore di lavoro.
L’esercizio della rinuncia comporta un aumento del netto in busta paga: la quota di contribuzione riversata in busta paga non è infatti imponibile ai fini fiscali.
Con la rinuncia esercitata dal lavoratore che rinvia il pensionamento non viene meno l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro.
La riduzione dell’aliquota di versamento complessiva non modifica la quota di pensione calcolata con il sistema retributivo, ma produce effetto sul montante contributivo per i periodi interessati: l’importo della futura pensione sarà quindi leggermente inferiore.
La rinuncia decorre:
· a partire dalla prima decorrenza utile della pensione se la domanda di rinuncia è presentata prima della decorrenza della pensione;
· dal mese successivo alla domanda, se presentata contemporaneamente o dopo la prima decorrenza utile per le suddette pensioni.
La rinuncia del versamento della quota carico lavoratore per avere un aumento della busta paga cessa in caso di:
· richiesta di revoca da parte del lavoratore (dal primo giorno del mese successivo all’esercizio);
· maturazione requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia;
· accesso a pensione diretta (salvo invalidità ordinaria).