Revisione dei trattori agricoli “veloci”: quadro normativo e modalità operative
Il sistema della revisione delle macchine agricole che circolano su strada in Italia è rimasto per anni in una situazione di incertezza normativa, nonostante l’obbligo fosse già previsto dal Codice della Strada e dal diritto europeo. In particolare, la Direttiva UE 2014/45 ha introdotto l’obbligo di controlli tecnici periodici per alcune categorie di veicoli, includendo anche i trattori agricoli a ruote con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h, utilizzati sulla rete stradale pubblica.
Già con la Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 era stato modificato l’articolo 111 del Codice della Strada, rendendo obbligatoria la revisione per le macchine agricole soggette a immatricolazione. L’obbligo riguarda, in particolare, i trattori agricoli, le macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi e alcuni rimorchi agricoli con massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate e dimensioni rilevanti. Tuttavia, l’effettiva applicazione di tale obbligo era subordinata all’emanazione di un decreto interministeriale attuativo, mai entrato in vigore.
Nel tempo, proprio a causa dell’assenza delle regole tecniche di revisione, il legislatore è intervenuto più volte prorogando i termini. L’ultima proroga, prevista dal Decreto-Legge n. 202 del 2024, ha differito le scadenze della revisione per la generalità delle macchine agricole fino al 31 dicembre 2025 o 2026, a seconda dell’anno di immatricolazione, lasciando ancora sospesa la disciplina tecnica generale.
In questo contesto di stallo normativo, il Decreto Dirigenziale n. 494 del 25 novembre 2025 rappresenta un primo e significativo passo avanti, seppur limitato a una specifica categoria di mezzi: i trattori agricoli a ruote “veloci”, cioè quelli con velocità di progetto superiore a 40 km/h, appartenenti alle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5. Si tratta di veicoli che, per caratteristiche costruttive e modalità d’uso, sono maggiormente assimilabili ai veicoli stradali e che circolano frequentemente su strade pubbliche.
Il decreto non modifica i termini generali di revisione già prorogati per le macchine agricole, ma definisce finalmente le modalità operative e tecniche per l’esecuzione dei controlli su questi trattori veloci, dando attuazione concreta a un obbligo che, pur formalmente vigente dal 2018, non era mai stato applicato. Il testo è stato condiviso con le principali associazioni di categoria e contiene un allegato tecnico (Allegato A) che individua in modo puntuale le componenti da sottoporre a verifica e le attrezzature da utilizzare.
I controlli previsti riguardano tre ambiti fondamentali: l’impianto frenante, i dispositivi di illuminazione e segnalazione (fari) e le emissioni del motore. Per quanto concerne i freni, devono essere verificate le prestazioni del freno di servizio, di soccorso e di stazionamento. Il decreto disciplina nel dettaglio anche le modalità di prova, stabilendo che il banco prova-freni a rulli può essere utilizzato solo se le caratteristiche dimensionali e degli pneumatici del trattore lo consentono. In caso contrario, è obbligatorio l’impiego del banco prova-freni a piastre, con una velocità di ingresso compresa tra 4 e 7 km/h. Qualora anche tale attrezzatura non sia tecnicamente utilizzabile, è ammessa la prova su strada mediante decelerometro.
Il decreto distingue inoltre tra centri di controllo pubblici e privati. I primi possono temporaneamente utilizzare il decelerometro in attesa di dotarsi dei banchi a piastre; i secondi, invece, per effettuare le revisioni devono necessariamente disporre del banco prova-freni a piastre, potendo ricorrere al decelerometro solo in caso di anomalia tecnica. In una fase transitoria iniziale è ammessa un’autocertificazione del costruttore delle attrezzature, in attesa dell’estensione formale dell’omologazione.
Per il controllo dei fari, è previsto l’uso del provafari, con limiti di altezza ben definiti. Nei casi in cui l’altezza dei proiettori superi le capacità dello strumento, si ricorre a uno schermo posto a una distanza di 15 metri, con verifica visiva da parte dell’ispettore, secondo criteri indicati nell’allegato tecnico.
Il controllo delle emissioni, infine, assume un carattere prevalentemente documentale: solo se il valore massimo di CO è indicato sulla carta di circolazione esso costituisce parametro vincolante. In caso contrario, il dato rilevato viene semplicemente registrato ai fini statistici, senza incidere sull’esito della revisione.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 1° febbraio 2026. Le prime scadenze operative riguardano i trattori veloci immatricolati tra il 2017 e il 2019, che dovranno essere revisionati entro il 30 giugno 2026, e quelli immatricolati tra il 2020 e il 2022, con termine al 31 dicembre 2026. Dal 1° gennaio 2027 si applicherà il regime ordinario: prima revisione entro il quarto anno dalla prima immatricolazione e successive revisioni con cadenza biennale.
Resta invece ancora irrisolta la questione della revisione delle altre macchine agricole circolanti su strada. Nonostante i termini siano formalmente scaduti per molti veicoli più datati, manca tuttora il decreto interministeriale che dovrebbe definire le regole tecniche generali della revisione, da effettuarsi ogni cinque anni. Fino alla sua emanazione, l’obbligo resta sospeso nella pratica, confermando un quadro normativo ancora incompleto.




