Informazione e formazione: lavoratori consapevoli riducono gli infortuni negli ambienti di lavoro
Il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure necessarie per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori che esercitano qualsiasi attività all’interno dell’azienda.
Il D.Lgs. 81/2008, recentemente innovato dal D.Lgs. 106/2009, contempla la formazione, l’informazione e l’addestramento come dei percorsi necessari che devono seguire i lavoratori per apprendere le regole e le metodologie che fanno parte del sistema prevenzionistico.
Secondo gli art. 36 e 37 del D.lgs 81/08, la formazione e l'informazione dei lavoratori è obbligo del datore di lavoro e rispettivamente:
Articolo 36: il datore di lavoro deve provvedere a informare il lavoratore su:
- rischi per salute e sicurezza connessi all'attività svolta nell'impresa in generale;
- procedure di primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione;
- nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di sicurezza;
- nominativi di RSPP ed RLS;
- rischi specifici a cui è esposto in relazione alla mansione svolta;
- pericoli connessi all'uso di sostanze e elementi pericolosi;
- misure e attività di protezione e prevenzione adottate;
Articolo 37: il datore di lavoro deve assicurare una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto a:
- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda;
Formazione e Informazione sono due termini strettamente correlati tra loro, ricorrenti nel mondo della sicurezza sul lavoro, e definiti come segue:
- Informazione: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi negli ambienti di lavoro. Si configura come una trasmissione di concetti e nozioni da parte di un soggetto esperto (spesso definito soggetto formatore) ad un lavoratore neofita. Il contenuto e i concetti di base devono essere facilmente comprensibili e assimilabili.
Il datore di lavoro fornisce un'adeguata informazione sui rischi collegati alle attività lavorative svolte e agli ambienti in cui esse avvengono, sulle procedure relative alla gestione delle emergenze (lotta antincendio e primo soccorso, evacuazione, nominativi degli addetti), e sull'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione interno, identificando le figure di riferimento (RSPP, ASPP, RLS, preposti e dirigenti, Medico competente).
- Formazione: processo educativo correlato al precedente, più complesso, il cui scopo è trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti dei sistema di prevenzione e protezione aziendale, procedure utili allo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti, sensibilizzando ad impegnarsi attivamente nel processo di identificazione, riduzione e gestione dei rischi all'interno della propria azienda.
E' un'attività periodicamente eseguita in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi pericoli.
La formazione deve avvenire in occasione:
- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro (nel caso in cui non fosse possibile assolvere l'obbligo formativo secondo tali termini, la normativa concede una proroga, stabilendo che ci sia un limite massimo di 60 giorni dall'avvenuta assunzione e rappresenta il limite massimo entro cui il percorso formativo deve concludersi e non quello entro cui deve iniziare);
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi;
Un'ulteriore azione formativa e informativa deve essere intrapresa dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore ad ogni cambiamento del processo lavorativo o ad ogni cambio di mansione.
L'attività formativa e informativa viene realizzata in orario di lavoro e, nell'ipotetico caso in cui ciò non sia possibile e si debbano somministrare corsi di formazione fuori orario di lavoro, le ore extra impiegate saranno corrisposte sottoforma di straordinario.
I corsi di formazione non comportano oneri economici a carico dei lavoratori ma solo a carico dell'azienda.
La durata i contenuti minimi e le modalità della formazione per i lavoratori sono definiti dall'Art. 37 Dlgs 81/08, dall'Accordo Stato - Regioni 223 del 21/12/2011 e s.m.i..