Corsi CSR anno 2025/2025 – programma operativo
Nelle prossime settimane Confagricoltura Torino e Agripiemonteform organizzeranno una serie di eventi formativi sul territorio. I corsi, riguarderanno principalmente alcuni aspetto tecnici della domanda unica 2026, le prime considerazioni della programmazione 2028-2034, tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), piano stralcio sulla qualità dell’aria, iniziative di formazione per allevatori, quaderno di campagna elettronico.
Le date dei corsi sono le seguenti:
• sede di Cavour: 3 e 5 novembre 2025, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, durata totale 8 ore
• sede di Scalenghe: 4 e 6 novembre 2025, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, durata totale 8;
• sede di Vigone: 10 e 12 novembre 2025, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, durata totale 8 ore;
• sede di Carmagnola: 11 e 13 novembre 2025, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, durata totale 8 ore;
• sede di Ivrea: 17 e 19 novembre 2025, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, durata totale 8 ore
• sede di Chivasso: 18 e 20 novembre 2025, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, durata totale 8 ore.
Per iscrizioni si devono contattare i tecnici degli uffici periferici.
Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti “RENTRI”
Il Decreto 4 aprile 2023, n. 59, entrato in vigore il 15 giugno 2023, ha introdotto un quadro normativo per la tracciabilità dei rifiuti attraverso la creazione del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), ai sensi dell'articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006.
Il sistema punta a migliorare il controllo e la trasparenza delle attività connesse alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, grazie all'uso di strumenti digitali e sistemi di geolocalizzazione.
Nuovi modelli di Registro e Formulari
Una delle principali novità è rappresentata dall'aggiornamento dei modelli del Registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR). Questi documenti sono essenziali per tracciare i rifiuti lungo tutto il ciclo di gestione e sono stati adattati per l'integrazione nel sistema digitale RENTRI.
• Registro di carico e scarico: deve essere mantenuto in modalità cartacea fino a quando l'azienda non sarà iscritta al RENTRI. Dopo l'iscrizione, il registro dovrà essere gestito esclusivamente in formato digitale.
• Formulario di identificazione del rifiuto (FIR): Questo documento, necessario per il trasporto dei rifiuti, rimane cartaceo per chi non è ancora iscritto al RENTRI, ma sarà obbligatoriamente digitale per tutti a partire dal 13 febbraio 2026. Durante il trasporto dei rifiuti, sarà necessario esibire il FIR, sia in formato cartaceo che digitale.
Il sistema RENTRI
Il RENTRI è articolato in due sezioni principali:
I. Sezione Anagrafica: contiene i dati relativi agli operatori del settore e ai loro riferimenti autorizzativi.
II. Sezione Tracciabilità: dedicata alla gestione degli adempimenti connessi alla tracciabilità dei rifiuti, come il monitoraggio delle movimentazioni e delle operazioni di trattamento.
Soggetti coinvolti e obblighi di iscrizione
L’iscrizione al RENTRI è obbligatoria per una vasta gamma di soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti, inclusi i seguenti:
a. Enti e imprese che effettuano trattamento dei rifiuti, come impianti di smaltimento e recupero.
b. Produttori di rifiuti pericolosi, indipendentemente dalla dimensione dell’azienda, tra cui le imprese agricole.
c. Imprese ed enti che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale, sia pericolosi sia non pericolosi.
d. Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione.
e. Consorzi per il recupero e il riciclaggio di imballaggi e altre particolari tipologie di rifiuti.
f. Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi generati da attività industriali, artigianali o da operazioni di recupero di rifiuti.
Esenzioni
Sono previsti alcuni esoneri dall’iscrizione al RENTRI, applicabili ai seguenti soggetti:
• Imprenditori agricoli con volume d'affari annuo inferiore a 8.000 euro e, in generale, le imprese agricole che non producono rifiuti pericolosi.
• Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi.
• Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti.
Adempimenti connessi all’iscrizione e alle scadenze
L’iscrizione al RENTRI dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026: iscrizione per tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi.
Costi e contributi per l’iscrizione
È previsto il pagamento di un contributo annuale, che deve essere corrisposto al momento dell’iscrizione e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno. Inoltre, ogni variazione all'iscrizione richiede il pagamento di un diritto di segreteria.
• Produttori di rifiuti con più di 50 dipendenti: contributo di iscrizione pari a 100 euro, e contributo annuale di 60 euro, con diritto di segreteria di 10 euro.
• Produttori con più di 10 dipendenti: contributo di iscrizione di 50 euro e contributo annuale di 30 euro.
• Produttori con meno di 10 dipendenti: contributo di iscrizione di 15 euro e contributo annuale di 10 euro.
Registri cronologici di carico e scarico
Gli imprenditori agricoli che tengono il registro cronologico di carico e scarico ai sensi dell’art. 190, comma 1 del D.lgs.152/2006 dalla data di iscrizione negli altri casi, sono obbligati alla sua tenuta in formato digitale e alla trasmissione dei dati relativi ai rifiuti pericolosi al RENTRI. La trasmissione deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.
Gli imprenditori agricoli che adempiono agli obblighi di tenuta dei registri con le modalità alternative di cui all’art. 190, comma 6del D.lgs. 152/2006 non devono trasmettere i dati al RENTRI.
In particolare l’art. 190, c. 6, D.lgs. 152/2006: “Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalità, che sono valide anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189:
a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193;
b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183”.
Formulari di trasporto rifiuti (fir)
Gli imprenditori agricoli che emettono il FIR:
• a partire dal 13 febbraio 2025, devono vidimare digitalmente il FIR cartaceo e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del RENTRI o manualmente. Se non sono ancora iscritti al RENTRI dovranno provvedere alla registrazione all’area riservata “Produttori non iscritti”;
• a partire dal 13 febbraio 2026, devono emettere i FIR in formato digitale e trasmettere i dati relativi ai rifiuti pericolosi al RENTRI. La trasmissione dei dati deve essere effettuata almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto.
Gli imprenditori agricoli che utilizzano il documento di conferimento e non emettono il FIR (come ad esempio nel caso di conferimento dei rifiuti al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp)* del Dlgs. 152/2006, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione) non devono trasmettere i dati al RENTRI.
Resta fermo l’obbligo di iscrizione al RENTRI per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo superiore a euro ottomila, che producono rifiuti pericolosi, anche se esonerati dalla tenuta dei registri di carico e scarico ai sensi dell’art. 190, comma 5, del Dlgs 152/2006.
Inoltre, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 9 del D.M 59 del 4 aprile 2023 circa l’esonero dall’obbligo di iscrizione al RENTRI degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c. che non producono rifiuti pericolosi, si precisa che a partire dal 13 febbraio 2025, se emettono il FIR , dovranno vidimare digitalmente il FIR cartaceo, previa registrazione all’area riservata del RENTRI “Produttori non iscritti”, e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del RENTRI o manualmente.
* “Circuito organizzato di raccolta: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione”.
Sanzioni
Di seguito puoi trovare le sanzioni previste dal sistema RENTRI sintetizzate in tabella.
Tipologia Rifiuti non pericolosi Rifiuti pericolosi
Mancata o tardiva iscrizione al RENTRI da € 500 a € 2.000 da € 1.000 a € 3.000
Mancata o errata trasmissione dei dati richiesti, rilevanti ai fini della tracciabilità da € 500 a € 2.000 da € 1.000 a € 3.000
Mancata o incompleta tenuta del Registro C/S Da € 2.000 a € 10.000 (sanzione accessoria sospensione dalla carica rivestita per le violazioni più gravi) Per le imprese con meno di 15 dipendenti, da € 1.040 EUR a € 6.200. Da € 10.000 a 30.000. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, da € 2.070 EUR a €12.400
Mancata o irregolare tenuta del FIR da € 1.600 a € 10.000 da € 1.600 a € 10.000 e reclusione fino a 2 anni