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Domande del contributo sugli interessi passivi



Con l’obiettivo di fornire un contributo alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura per la copertura totale o parziale degli interessi passivi sui finanziamenti bancari, il MASAF, con il Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2024, ha disposto che AGEA fosse l’ente gestore della misura attivabile per finanziamenti della durata non superiore a 5 anni.
AGEA ha pubblicato le Istruzioni Operative n. 33/2025 relative al contributo per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, in regime “de minimis”, a fronte dell’avvenuta stipulazione di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti.
Possono accedere all’aiuto le imprese agricole (codice ATECO 01), e della pesca e dell’acquacoltura (codice ATECO 03) che, alla data della presentazione della domanda:
? hanno una sede legale in Italia;
? risultano iscritte al registro delle imprese e all'anagrafe delle aziende agricole, della pesca e dell’acquacoltura, attraverso il Fascicolo Aziendale del SIAN, alla data di apertura della presentazione della domanda di aiuto e che non hanno cessato l’attività;
? solo le imprese agricole (codice ATECO 01) che risultino iscritte nella sezione speciale del registro come impresa agricola “attiva” o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto, alla data del 31/12/2021 e che risultino agricoltori in attività secondo i parametri per accedere ai contributi della PAC;
Inoltre, le suddette imprese devono aver sottoscritto una polizza assicurativa per l’annualità 2025 contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti.
Possono essere oggetto del contributo, pari al 50% del tasso annuo nominale applicato, i contratti di finanziamento bancario tramite delibera di concessione del finanziamento, da parte di soggetti di natura bancaria.
Il finanziamento deve avere una durata massima di 5 anni, comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento.
La delibera di concessione del finanziamento deve essere emessa al massimo nei 30 giorni precedenti la presentazione della domanda. Tuttavia, considerata la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale il 7 marzo 2025, sono comunque considerate ammissibili le delibere emesse dal 1° gennaio 2025.
Al contributo si applica il regime de minimis, pertanto l’importo complessivo degli aiuti concessi nell’arco di tre anni non può superare l’importo di:
? 50.000 euro nel caso di imprese agricole;
? 40.000 euro nel caso di imprese del settore pesca e acquacoltura.
La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal 15 aprile 2025 e fino al 15 settembre 2025.