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Disposizioni Nazionali Campagna Vitivinicola 2025/2026


È stata pubblicata la Circolare AGEA che fornisce ulteriori indicazioni in merito all’applicazione del sostegno previsto per gli investimenti. 

È stata pubblicata la Circolare AGEA che fornisce ulteriori indicazioni in merito all’applicazione del sostegno previsto per gli investimenti. 

Il decreto per la Misura Investimenti dispone che, a decorrere dalla campagna vitivinicola 2025/2026 è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino.

Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa, in termini di adeguamento alla domanda del mercato e ad aumentarne la competitività. 

Beneficiano dell’aiuto per gli investimenti le imprese la cui attività sia almeno una delle seguenti:

- la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;

- la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione; 

- l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;

- la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

Il sostegno per gli investimenti materiali o immateriali realizzati da micro, piccole o medie imprese è erogato nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta.

I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell’aiuto concesso, per un importo che non può superare l’80% del contributo. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione, pari al 110% del valore dell’anticipo salvo diversa disposizione su base regionale. Le spese eleggibili sono quelle sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione delle domande di aiuto e comunque entro e non oltre la data di rilascio della domanda di pagamento saldo. Qualora al richiedente non venga accolta la domanda di pagamento di saldo, le eventuali spese dallo stesso sostenute sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto eventualmente ammesso a finanziamento nell’annualità successiva.

Ai fini della eleggibilità, le spese per la realizzazione del progetto devono essere sostenute dal giorno successivo dalla data di presentazione delle domande di aiuto ed entro e non oltre la data di rilascio delle domande di pagamento del saldo. Le fatture e relativi bonifici, correlate alle spese sostenute, dovranno risultare essere emesse dal giorno successivo dalla data di presentazione delle domande di aiuto ed entro e non oltre la data di rilascio delle domande di pagamento del saldo.