Assegno di Inclusione 2026: stop al mese di sospensione, prima rata al 50%
Dal 1° gennaio 2026 sono cambiate le regole dell’Assegno di Inclusione (ADI). Le novità, introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) e chiarite dall’INPS con il messaggio n. 640 del 23 febbraio 2026, riguardano durata, rinnovo e importi del beneficio.
La modifica più rilevante è l’eliminazione del mese di sospensione. In precedenza, al termine dei primi 18 mesi di erogazione e dopo ogni rinnovo annuale era previsto un mese di stop. Dal 2026 il beneficio prosegue senza interruzioni, previa presentazione di una nuova domanda e verifica dei requisiti. L’ADI resta riconosciuto per un massimo di 18 mesi continuativi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi, sempre su richiesta.
C’è però una novità sull’importo: la prima mensilità di rinnovo sarà erogata al 50% dell’importo spettante; dalla seconda mensilità si tornerà alla cifra piena.
L’INPS distingue due casi. Se il nucleo familiare non ha subito variazioni (anche in presenza di nascite o decessi) il rinnovo decorre dal mese di presentazione della domanda. Se invece il nucleo è cambiato e occorre sottoscrivere un nuovo PAD (Patto di attivazione digitale), il beneficio decorre dal mese di sottoscrizione del nuovo PAD. In entrambi i casi permane l’obbligo di presentarsi ai servizi sociali entro 120 giorni.
È inoltre esteso il contributo straordinario aggiuntivo – fino a un massimo di 500 euro – ai nuclei che hanno percepito la diciottesima mensilità nel novembre 2025, previa verifica dei requisiti.
Le nuove disposizioni si applicano alle domande di rinnovo presentate dal 1° gennaio 2026.




