Rimborso delle spese sanitarie in caso di infortunio o malattia professionale
In caso di infortunio o malattia professionale, l’Inail deve garantire ai lavoratori tutte le cure necessarie, senza che le spese ricadano sugli stessi.
Esiste, tuttavia, una condizione fondamentale: ossia che le prestazioni (farmaci, interventi, terapie, ecc.) siano riconosciute necessarie dai medici dell’Inail stesso, ai fini del miglioramento dello stato psico-fisico e del reinserimento lavorativo e siano ovviamente correlate alla patologia derivante da infortunio o malattia professionale.
Una seconda condizione è che il diritto al rimborso è valido durante il periodo di inabilità temporanea assoluta (ossia l’assenza dal lavoro a causa delle conseguenze dell’infortunio) e comunque anche dopo, laddove vi sia un riconoscimento di postumi permanenti, a prescindere dalla percentuale riconosciuta.
Quali sono le spese rimborsabili?
· visite specialistiche e accertamenti diagnostici (che in molti casi vengono prescritte dall’Inail stesso ed effettuate presso strutture convenzionate);
· ricoveri ospedalieri;
· interventi chirurgici;
· terapie riabilitative;
· cure mediche e farmaci;
· dispositivi medici e protesici;
· ticket sanitari.
Non sono invece rimborsabili
· prestazioni sanitarie non correlate all’infortunio;
· spese per visite specialistiche private non autorizzate dall’Inail stesso;
· eventuali differenze di costi per ricoveri in cliniche private;
· spese per familiari o badanti durante le degenze.
Affinché le spese sanitarie vengano rimborsate, è necessario che siano state prescritte o preventivamente autorizzate dall’Inail. Per questo motivo è importante che il lavoratore contatti preventivamente l’Istituto, per ottenerne l’autorizzazione. Inoltre, il lavoratore deve sempre conservare le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute che, in un secondo momento, dovranno essere trasmesse all’Inail.