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Rimborso delle spese sanitarie in caso di infortunio o malattia professionale


In caso di infortunio o malattia professionale, l’Inail deve garantire ai lavoratori tutte le cure necessarie, senza che le spese ricadano sugli stessi.

Esiste, tuttavia, una condizione fondamentale: ossia che le prestazioni (farmaci, interventi, terapie, ecc.) siano riconosciute necessarie dai medici dell’Inail stesso, ai fini del miglioramento dello stato psico-fisico e del reinserimento lavorativo e siano ovviamente correlate alla patologia derivante da infortunio o malattia professionale.  

Una seconda condizione è che il diritto al rimborso è valido durante il periodo di inabilità temporanea assoluta (ossia l’assenza dal lavoro a causa delle conseguenze dell’infortunio) e comunque anche dopo, laddove vi sia un riconoscimento di postumi permanenti, a prescindere dalla percentuale riconosciuta.

Quali sono le spese rimborsabili?

·       visite specialistiche e accertamenti diagnostici (che in molti casi vengono prescritte dall’Inail stesso ed effettuate presso strutture convenzionate);

·       ricoveri ospedalieri;

·       interventi chirurgici;

·       terapie riabilitative;

·       cure mediche e farmaci;

·       dispositivi medici e protesici;

·       ticket sanitari.

Non sono invece rimborsabili

·       prestazioni sanitarie non correlate all’infortunio;

·       spese per visite specialistiche private non autorizzate dall’Inail stesso;

·       eventuali differenze di costi per ricoveri in cliniche private;

·       spese per familiari o badanti durante le degenze.

 Affinché le spese sanitarie vengano rimborsate, è necessario che siano state prescritte o preventivamente autorizzate dall’Inail. Per questo motivo è importante che il lavoratore contatti preventivamente l’Istituto, per ottenerne l’autorizzazione. Inoltre, il lavoratore deve sempre conservare le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute che, in un secondo momento, dovranno essere trasmesse all’Inail.