Decreto Legge 175/2025: ammesso solo l’agrivoltaico nelle aree agricole
Sulla Gazzetta ufficiale del 21 novembre 2025 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 175/2025 recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili
L’articolo 2, interviene con modifiche di rilievo anche sul D.Lgs. 190/2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili”. In particolare si interviene per dare un impulso all’individuazione delle aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili.
Pur mantenendo l’architettura del D.L. 190/2024 che già aveva disciplinato la materia, ora viene precisato che tra gli interventi da considerarsi di interesse pubblico (art. 3. D.Lgs. 190/2024) vi rientrano quelli del nuovo articolo 11-bis recante la definizione ed i requisiti delle aree idonee su terra ferma.
Rientrano quindi tra le aree idonee per l’installazione di impianto da fonti rinnovabili:
i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, nei quali si realizzano interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti, anche abbinati a sistemi di accumulo che non determinano una variazione dell’area già occupata superiore al 20%. Fatte salve le previsioni del Codice dei beni culturali paesaggistici.
Tali variazioni non sono consentite per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole;
le aree dei siti oggetto di bonifica;
le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;
i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;
i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per le finalità ivi previste;
i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, di cui all'articolo 10 del decreto-legge settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
i beni immobili, individuati dall'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, di proprietà dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché i beni statali individuati dalla medesima Agenzia di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
per gli impianti fotovoltaici, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):
le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h), e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;
le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati;
le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;
gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;
gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato;
per gli impianti di produzione di biometano, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):
le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;
le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h), e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
Il secondo comma del nuovo articolo 11-bis, dispone che l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole è consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), d), e), f), l), numeri 1) e 2). A tale regola è prevista un’eccezione che si applica ai progetti che prevedano impianti fotovoltaici finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.
Il D.L. 175/2025 sottolinea la distinzione tra impianti fotovoltaici con moduli a terra e impianti agrivoltaici. Per «impianto agrivoltaico» si deve intendere un “impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione”. A differenza degli impianti tradizionali installati a terra, non sono previste preclusioni all’installazione di impianti agrivoltaici.
L’intento del legislatore è quello di impedire il consumo del suolo agricolo per fini diversi da quelli produttivi destinati all’agroalimentare e alla zootecnia. Pertanto, tali impianti, non determinando alcun consumo di suolo (se non per eventuali cabine, o siti tecnici), al pari degli impianti posti sui tetti degli edifici già esistenti, non sono sottoposti a ulteriori restrizioni.
Le Regioni e le Province autonome, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 175/2025, dovranno individuare le aree idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili.
Nel definire tali aree si dovrà tener conto dei seguenti principi e criteri:
tutelare il patrimonio culturale e il paesaggio, la qualità dell'aria e dei corpi idrici, le aree agricole, con particolare riguardo a quelle di pregio, e forestali;
salvaguardare le specificità delle aree incluse nella Rete Natura 2000 e delle aree naturali protette, delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, delle zone di protezione dei siti UNESCO, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11-quinquies;
la qualificazione di un'area come idonea può dipendere dalla fattispecie tecnologica di impianto a fonte rinnovabile o dalla potenza di un determinato impianto;
impossibilità di prevedere divieti generali e astratti all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dall'articolo 11-quinquies del presente decreto;
qualificare prioritariamente come aree idonee le superfici e le strutture edificate o caratterizzate dall'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di favorire l'autoconsumo individuale e collettivo;
ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea rileva la presenza di attività produttive e di aziende agricole insediate sul territorio, al fine di favorire l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, anche mediante la costituzione di comunità energetiche;
al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU) né superiori al 3 per cento delle SAU medesime;
fermo restando quanto previsto alla lettera g), possono essere definite specifiche percentuali di sfruttamento delle SAU a livello comunale;
qualificare prioritariamente come idonee le aree connotate dalla presenza di poli industriali, anche al fine di agevolare l'autoconsumo e la decarbonizzazione dei settori produttivi;
qualificare prioritariamente come idonee le aree di crisi industriale complessa, anche allo scopo di promuovere la riconversione industriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali;
allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela dell'ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, le Regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio né quelle incluse in una fascia di rispetto di 3 chilometri, nel caso di impianti eolici, e di 500 metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.




