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La dichiarazione IMU di un terreno agricolo divenuto edificabile



Con la sentenza n. 26921 del 7 ottobre 2025, la Corte di Cassazione ha chiarito in modo definitivo come si applicano ICI e IMU ai terreni agricoli trasformati in edificabili. La Corte ha stabilito che, non appena un terreno viene inserito in una zona edificabile nel piano regolatore adottato dal Comune, esso diventa automaticamente soggetto a tassazione, senza bisogno che l’amministrazione comunale notifichi formalmente al proprietario la nuova destinazione.

In pratica, la mancata comunicazione non impedisce l’insorgere dell’obbligo fiscale e non esclude sanzioni o interessi in caso di mancato pagamento. L’imposta deve essere calcolata sul valore venale in comune commercio, salvo che il Comune abbia già definito valori predeterminati per la zona: in questo caso, se il proprietario si adegua, non occorre presentare alcuna dichiarazione.

La sentenza evidenzia inoltre che se il contribuente continua a considerare il terreno agricolo senza essere a conoscenza dell’edificabilità, non vi è violazione degli obblighi dichiarativi, perché la conoscenza del mutato regime urbanistico è già in capo al Comune. L’unico profilo contestabile resta quindi l’omesso versamento dell’imposta, nei termini di legge per l’accertamento. In sintesi, la Corte ha confermato l’automatismo dell’assoggettamento a IMU/ICI e ha chiarito con precisione i doveri dei contribuenti, riducendo margini di contenzioso con l’Amministrazione comunale.