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Posizione di garanzia del soccidario e illeciti amministrativi.


Una recente pronuncia della Corte d’Appello di Torino affronta in modo approfondito il tema della responsabilità del soccidario nell’ambito del contratto di soccida, con particolare riferimento alla sua posizione di garanzia rispetto alla commissione di illeciti amministrativi da parte di terzi, inclusi gli stessi proprietari degli animali.

La vicenda giudiziaria trae origine dall’impugnazione, da parte di un soccidario, della sentenza del Tribunale di Cuneo che aveva confermato un’ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti. Tale ordinanza era fondata su tre verbali di accertamento di illecito amministrativo, relativi alla somministrazione abusiva agli animali di sostanze anabolizzanti pericolose per la salute pubblica. Secondo l’autorità amministrativa e il giudice di primo grado, il soccidario, in quanto custode degli animali, avrebbe omesso di impedire tali condotte illecite, concorrendo colposamente nell’illecito doloso commesso da altri.

Il soccidario sosteneva di non poter essere ritenuto responsabile, in quanto la direzione dell’impresa e la proprietà del bestiame erano in capo al soccidante. Tuttavia, la Corte d’Appello ha respinto tale impostazione, confermando integralmente la decisione di primo grado.

In primo luogo, i giudici hanno accertato che il rapporto contrattuale tra le parti presentava tutti gli elementi tipici del contratto di soccida: la stima iniziale e finale del bestiame, la direzione dell’impresa affidata al soccidante, l’obbligo di custodia e allevamento in capo al soccidario e il compenso di quest’ultimo costituito da una quota percentuale sugli accrescimenti, sui prodotti e sugli utili.

Chiarita la natura del contratto, la Corte si è soffermata sul nodo centrale della controversia, ossia l’esistenza e l’estensione di una posizione di garanzia in capo al soccidario. Richiamando l’art. 5 della legge n. 689 del 1981, i giudici hanno ribadito che i principi penalistici in tema di concorso e di omissione sono applicabili anche agli illeciti amministrativi. In particolare, l’art. 40, comma 2, del codice penale stabilisce che il mancato impedimento di un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.

Perché possa configurarsi un concorso mediante omissione, è necessario che l’omissione abbia agevolato o reso possibile l’evento illecito e che essa costituisca violazione di uno specifico obbligo giuridico di impedimento. Secondo la Corte, tali presupposti risultano pienamente integrati nel caso del soccidario.

Nell’ambito del contratto di soccida, infatti, i giudici distinguono tra una posizione di garanzia originaria, che grava sul soccidante in quanto proprietario degli animali e titolare della direzione dell’impresa, e una posizione di garanzia derivata, che incombe sul soccidario quale soggetto incaricato della custodia e dell’allevamento del bestiame. Quest’ultimo, pur non essendo proprietario, ha sotto la propria sfera di protezione un bene – gli animali – che deve salvaguardare da qualsiasi possibile offesa, comprese le condotte illecite poste in essere da terzi.

La Corte precisa, inoltre, che l’eventuale assunzione, da parte del soccidante, degli oneri relativi all’alimentazione, alla sanità animale o al supporto tecnico non è idonea a escludere o limitare la responsabilità del soccidario. Tali circostanze non eliminano il suo dovere di vigilanza, né lo esonerano dall’obbligo di impedire che sugli animali in custodia vengano commessi illeciti.

Nelle considerazioni conclusive, la circolare inquadra la soccida come un contratto associativo tipico del settore agricolo, disciplinato dagli articoli 2170 e seguenti del codice civile, finalizzato all’esercizio in comune dell’attività di allevamento attraverso la combinazione del capitale del soccidante e delle competenze tecniche e organizzative del soccidario. Proprio in ragione di questo ruolo operativo e professionale, il soccidario è tenuto ad adempiere alle proprie obbligazioni con la diligenza del buon allevatore, assumendo una responsabilità attiva nella protezione del bestiame.

Dall’orientamento espresso dalla Corte d’Appello di Torino deriva quindi che il soccidario può essere ritenuto responsabile a titolo di concorso colposo qualora, con la propria condotta omissiva, non abbia impedito la commissione di illeciti amministrativi da parte di terzi, anche quando tali illeciti siano posti in essere dal proprietario degli animali. In materia di sanzioni amministrative, inoltre, la colpa è presunta ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981, con la conseguenza che spetta al soccidario fornire la prova liberatoria dell’assenza di colpa.

In conclusione, la pronuncia rafforza significativamente il profilo di responsabilità del soccidario, configurandolo come garante effettivo della legalità e della sicurezza dell’allevamento, e sottolinea l’importanza di un’attività di vigilanza costante e consapevole su tutto ciò che riguarda il bestiame affidato.