Riapertura rivalutazioni partecipazioni e terreni
La Legge di Bilancio 2026 interviene sulla disciplina della rideterminazione del valore delle partecipazioni, innalzando dal 18% al 21% l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento di quote e azioni, sia quotate sia non quotate. La misura riguarda le partecipazioni possedute al 1° gennaio 2026 e si inserisce nel solco della normativa originaria introdotta dalla Legge n. 448/2001, limitandosi esclusivamente all’ambito delle partecipazioni.
Possono avvalersi dell’agevolazione persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, purché le partecipazioni siano detenute al di fuori dell’esercizio d’impresa. Dal punto di vista operativo, per le partecipazioni non quotate è richiesta una perizia di stima asseverata, mentre per quelle quotate il valore è determinato sulla base della media dei prezzi di dicembre dell’anno precedente. L’imposta sostitutiva del 21% deve essere versata entro il 30 novembre, in un’unica soluzione oppure in tre rate annuali di pari importo.
L’aumento dell’aliquota incide in modo significativo sulla valutazione di convenienza dell’operazione. Tale analisi richiede il confronto tra l’imposta sostitutiva dovuta in sede di rivalutazione e l’imposizione ordinaria del 26% che colpirebbe la plusvalenza in caso di cessione senza affrancamento. La rivalutazione risulta vantaggiosa soprattutto quando la plusvalenza latente è elevata, tenendo però conto anche dei costi accessori, in particolare quelli legati alla perizia per le partecipazioni non quotate.
Resta invece invariata la disciplina della rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili, per i quali continua ad applicarsi l’aliquota del 18% introdotta nel 2025. Anche per i terreni l’opzione può essere esercitata annualmente entro il 30 novembre, consentendo ai contribuenti di aggiornare il valore fiscale e ridurre l’imposizione sulle future plusvalenze.




