Assegnazione/cessione agevolata dei beni ai soci e trasformazione in società semplice
La disciplina agevolata per l’assegnazione, la cessione e la trasformazione dei beni ai soci viene confermata anche per il 2026, offrendo a società di persone e di capitali la possibilità di trasferire determinati beni ai soci con un carico fiscale ridotto. L’agevolazione riguarda principalmente gli immobili non strumentali per destinazione e i beni mobili registrati che non sono utilizzati come beni strumentali nell’attività d’impresa.
Le operazioni di assegnazione o cessione devono essere concluse entro il 30 settembre 2026 e sono riservate alle società i cui soci risultino già iscritti nel libro soci, se previsto, alla data del 30 settembre 2025, oppure vi siano iscritti entro il 30 gennaio 2026 sulla base di un titolo di trasferimento con data certa anteriore al 1° ottobre 2025.
Accanto a queste operazioni, è prevista anche la possibilità di una trasformazione agevolata in società semplice per le società che svolgono in via esclusiva o principale attività di gestione di beni agevolabili, come nel caso delle immobiliari di gestione. In tali ipotesi, la tassazione avviene mediante un’imposta sostitutiva pari all’8%, che sale al 10,5% per le società considerate non operative, calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Le riserve in sospensione d’imposta che vengono annullate a seguito dell’operazione scontano invece un’imposta sostitutiva del 13%.
Sul piano delle imposte indirette, per gli atti soggetti a imposta di registro le aliquote sono dimezzate, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. Per gli immobili il valore normale può essere determinato in base al valore catastale, applicando i moltiplicatori previsti per l’imposta di registro; nelle cessioni, se il corrispettivo pattuito è inferiore al valore normale o catastale, la base imponibile non può comunque scendere al di sotto di uno di tali valori.
Dal punto di vista dei soci, nelle trasformazioni agevolate il costo fiscalmente riconosciuto delle quote o azioni viene aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Al contrario, gli utili in natura ricevuti dai soci di società di capitali, per la parte eccedente quella già tassata, restano imponibili; il valore normale dei beni assegnati, al netto di eventuali debiti accollati, riduce il costo fiscale delle partecipazioni.
Il pagamento dell’imposta sostitutiva avviene in due momenti: il 60% deve essere versato entro il 30 settembre 2026, il restante 40% entro il 30 novembre 2026.




