Calamità: deroga alla prevalenza fino a tre anni
Gli imprenditori agricoli colpiti da calamità naturali, epizoozie, fitopatie o altri eventi dichiarati eccezionali possono acquistare prodotti da altre aziende agricole, anche superando il requisito della prevalenza previsto dall’articolo 2135 del Codice civile, senza perdere la qualifica di impresa agricola. La deroga, introdotta dalla legge 234/2021, può operare per un massimo di tre anni dalla declaratoria e riguarda prodotti dello stesso comparto agronomico nel quale opera prevalentemente l’azienda.
Il principale problema resta però la tempistica: la misura diventa utilizzabile solo dopo la declaratoria ministeriale dell’evento eccezionale, che può arrivare diversi mesi dopo il danno. Il documento propone quindi una procedura più rapida, eventualmente basata sulla certificazione della perdita produttiva da parte di un professionista.




