Speciale IMU 2025
Si avvicina la scadenza per il versamento dell’acconto IMU relativo all’anno 2025, fissata per il 16 giugno. In vista di tale adempimento, si ritiene opportuno richiamare brevemente le principali condizioni normative che determinano l’esenzione dal pagamento dell’imposta per i terreni agricoli.
Sono esenti dall’IMU i terreni agricoli che ricadono in una delle seguenti categorie:
? Terreni posseduti e condotti da Coltivatori Diretti (CD) e da Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), come definiti dall’art. 1 del D.L. n. 99 del 29 marzo 2004, iscritti alla previdenza agricola, inclusi quelli detenuti da società agricole IAP di cui all’art. 1, comma 3, del medesimo decreto-legge, a prescindere dalla loro ubicazione geografica;
? Terreni ubicati nei Comuni delle isole minori, elencati nell’Allegato A della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001;
? Terreni a destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
? Terreni situati in zone montane o collinari, delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 984 del 27 dicembre 1977, in base ai criteri indicati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
Inoltre, la norma prevede che, anche se classificati come terreni edificabili, gli stessi siano considerati agricoli (e quindi esonerati dal versamento dell’IMU) se posseduti e condotti da CD o IAP (anche in forma societaria) iscritti alla relativa previdenza agricola. Secondo la prassi amministrativa, quando un terreno è in comproprietà e solo alcuni dei comproprietari hanno la qualifica di CD o IAP, l’esenzione IMU spetta solo a questi ultimi, mentre gli altri comproprietari applicano comunque la disciplina ordinaria prevista per i terreni agricoli.
In assenza dei requisiti soggettivi o oggettivi sopra elencati, il terreno edificabile risulterà soggetto all’obbligo di versamento dell’IMU.
Per quanto attiene al pensionato coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, le agevolazioni IMU su terreni ed aree edificabili coltivate competono a condizione che lo stesso continui a condurre il terreno e mantenga l’iscrizione alla previdenza agricola.
Rientrano in tale ipotesi anche i terreni concessi in affitto o comodato alle società di persone, costituite da coltivatori diretti che, pur mantenendone il possesso, li conducono in forma associata.
L’imposta municipale propria si applica, ove previsto, anche ai fabbricati rurali strumentali all’attività agricola. Tali fabbricati devono essere accatastati nella categoria D/10, oppure, in caso di diversa categoria catastale, devono presentare l’annotazione di ruralità.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, tali fabbricati sono soggetti all’IMU in misura pari allo 0,1%, con facoltà per i Comuni di ridurre l’aliquota fino all’azzeramento. Si ricorda che, fino al 31 dicembre 2019, questi immobili erano esenti da IMU ma soggetti al pagamento della TASI, anch’essa con aliquota pari allo 0,1%, disposizione che di fatto è stata traslata nel nuovo assetto impositivo.
In base ad un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, i fabbricati rurali strumentali possono avere anche requisiti di lusso e mantenere la propria qualifica e le relative agevolazioni.
Nel caso di fabbricati rurali posseduti ed adibiti ad abitazione principale, si applica l’esenzione con l’unica eccezione dei fabbricati classificati di lusso (A/1, A/8 e A/9) per i quali l’IMU è dovuta con l’applicazione dell’aliquota ridotta (0,5%) ed è possibile applicare la detrazione di 200 euro (i Comuni, tuttavia, possono incrementare l’aliquota fino allo 0,6%, oppure diminuirla fino al totale azzeramento).
In relazione alla frequente casistica degli immobili collabenti, il Ministero con la Risoluzione 4/DF/2023, a differenza di quanto sostenuto dall’IFEL (che riteneva dal 2020 soggetti alla nuova IMU gli immobili collabenti), ha precisato che detti immobili, essendo privi di rendita catastale non generano materia imponibile ai fini IMU e non possono essere assoggettati al tributo sulla base del valore dell’area su cui gli stessi insistono in quanto restano pur sempre fabbricati.
Il versamento dell’IMU possa essere effettuato in due rate:
? la prima, in scadenza il 16 giugno di ogni anno, pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno precedente;
? la seconda, in scadenza il 16 dicembre di ogni anno, pari all’imposta effettivamente dovuta nell’anno di riferimento, al netto di quanto già versato con la prima rata, applicando le aliquote deliberate dal Comune ove insiste l’immobile.
Le aliquote e le detrazioni eventualmente deliberate dai Comuni devono essere pubblicate sul sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre di ciascun anno.