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Assunzioni congiunte: come funziona


Le aziende agricole possono effettuare assunzioni congiunte, una modalità che rappresenta un’opportunità concreta soprattutto per la semplificazione degli adempimenti pratici. Le imprese possono così condividere i lavoratori secondo le esigenze stagionali o produttive, evitando sovraccarichi o periodi di inattività del personale. Tutto ciò può risultare particolarmente utile, ad esempio, quando più aziende coltivano colture con tempi di raccolta diversi.
Per beneficiare delle assunzioni congiunte, le aziende agricole, anche se costituite in forma cooperativa, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- appartenere allo stesso gruppo;
- essere riconducibili allo stesso proprietario;
- essere riconducibili a soggetti legati da un vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado;
- essere legate da un contratto di rete, purché almeno il 50% delle imprese coinvolte siano agricole.
Affinché si possa parlare di “rete” tra imprese agricole, è necessario che siano presenti i seguenti elementi:
a) almeno due imprenditori partecipanti;
b) obiettivi strategici condivisi, orientati all’innovazione e all’aumento della competitività;
c) modalità concordate per misurare i progressi verso tali obiettivi, sia individuali che collettivi;
d) un programma di rete che indichi diritti e obblighi di ciascun partecipante e le modalità di attuazione dello scopo comune;
e) la durata del contratto;
f) le modalità di adesione di altri imprenditori;
g) le regole per assumere decisioni su materie di interesse comune.
Un contratto di rete
tra imprenditori agricoli deve prevedere anche l’istituzione di un fondo di mutualità tra agricoltori, al fine di stabilizzare le relazioni contrattuali della filiera agricola. Questo fondo deve partecipare al Fondo mutualistico nazionale per stabilizzare i redditi delle imprese agricole; la sottoscrizione del contratto con l’assistenza di una o più organizzazioni rappresentative a livello nazionale.
La figura del referente unico è essenziale per rendere operative le assunzioni congiunte nel settore agricolo.
Questo soggetto ha il compito di:
- inviare tutte le comunicazioni lavoristiche e previdenziali;
- presentare la Denuncia Aziendale (D.A.) all’INPS, contenente i dati relativi ai co-datori di
lavoro agricolo.
Il ruolo di referente unico può essere assunto da:
- l’impresa capogruppo;
- il proprietario, se le imprese fanno capo alla stessa persona fisica o giuridica;
- un soggetto designato tramite un accordo o indicato nel contratto di rete, depositato presso un’associazione di categoria, nel caso di imprese legate da vincoli di parentela, affinità entro il terzo grado o da un contratto di rete.
I requisiti soggettivi del referente unico sono:
- essere presente negli archivi INPS (anche in gestioni diverse da quella agricola);
- essere in possesso di una matricola INPS o del codice Cida prima dell’invio della Denuncia Aziendale, come previsto anche per le aziende co-datrici.