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Nuova disciplina formativa per la sicurezza sul lavoro


Il 19 maggio 2025 è stato pubblicato il nuovo Accordo Stato-Regioni, siglato tra il Governo e le Province autonome di Trento e Bolzano, che ridefinisce in modo organico la disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL).
Il provvedimento ha l’obiettivo di garantire:
• chiarezza e uniformità nazionale nella durata, contenuti minimi e modalità della
formazione obbligatoria, superando la frammentazione normativa precedente;
• verifica finale di apprendimento obbligatoria per tutti i partecipanti ai corsi, con
specifiche modalità di verifica dell’efficacia formativa anche durante lo svolgimento
dell’attività lavorativa;
• monitoraggio e controllo sull’erogazione della formazione, coinvolgendo sia gli enti formatori sia i destinatari dei corsi.
Il nuovo Accordo disciplina la formazione per tutte le figure coinvolte nel sistema di prevenzione aziendale: lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione (RSPP/ASPP), nonché i coordinatori della sicurezza nei cantieri (CSP e CSE).
Una delle novità più rilevanti riguarda l’estensione dell’obbligo formativo a tutti i datori di lavoro, senza distinzione rispetto ai ruoli formalmente assunti nell’organigramma della sicurezza. La formazione per questa categoria è stata definita con un percorso di durata minima di 16 ore, che consente di acquisire competenze organizzative, gestionali e giuridiche per svolgere efficacemente i compiti di prevenzione e protezione secondo il D.Lgs. 81/2008.
Inoltre, è previsto un modulo specialistico di 6 ore per i datori di lavoro delle imprese affidatarie operanti nei cantieri temporanei e mobili, con focus sulla gestione della sicurezza in cantiere e sulla predisposizione dei piani di sicurezza.
L’Accordo prevede l’uso di modalità didattiche diversificate:
• formazione in presenza, con rigidi limiti sul rapporto docente/discente, soprattutto nelle parti pratiche;
• videoconferenza sincrona ammessa per tutti i corsi teorici, con requisiti tecnici di tracciabilità della partecipazione;
• E-learning, consentito per moduli base e di aggiornamento, in particolare per i preposti;
Modalità mista, combinando diversi canali per massimizzare la flessibilità e l’efficacia della formazione.
Ogni percorso formativo prevede una verifica finale obbligatoria dell’apprendimento. Il risultato della verifica deve essere formalizzato tramite verbale e attestazione di formazione, valida su tutto il territorio nazionale.
Inoltre, l’Accordo introduce un sistema di monitoraggio continuo sull’applicazione delle norme formative, con controlli rivolti sia ai soggetti erogatori sia ai destinatari della formazione. Questo sistema mira a garantire la qualità e l’efficacia reale della formazione, non solo come adempimento formale.
al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del accordo. I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore dell’accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti.
Per le aziende agricole, che spesso operano in ambienti con rischi specifici quali uso di macchinari agricoli, movimentazione manuale dei carichi, esposizione a agenti chimici o lavorano in regime di appalto e subappalto, l’Accordo rappresenta un’occasione di consolidamento di una cultura della sicurezza più robusta e consapevole.