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Operativo il Bonus Donne


Il Decreto Coesione (D.L. 60/2024) ha previsto un esonero contributivo denominato Bonus Donne, destinato ai datori di lavoro privati che assumano lavoratrici svantaggiate.
L’incentivo si applica alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, riferite a donne di qualsiasi età, ovunque residenti, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
• prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi;
• operanti nelle professioni e nei settori caratterizzati da elevata disparità occupazionale di genere, individuati da apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il beneficio consiste nell’esonero dal versamento del totale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, per un massimo di 24 mesi e fino a un tetto di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice. Restano esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
Le assunzioni oggetto di tale beneficio devono determinare un incremento occupazionale netto, da calcolarsi come differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e la media occupazionale dei dodici mesi precedenti.
La richiesta per l’accesso all’esonero va inoltrata esclusivamente in via telematica all’INPS. La presentazione dell’istanza costituisce condizione necessaria per l’ammissione al beneficio, che sarà riconosciuto previa verifica dei requisiti e nel limite delle risorse disponibili da ripartire pro quota per i mesi di agevolazione.
Resta inteso che la concreta possibilità di fruire dell’esonero è subordinata all’accoglimento dell’istanza da parte dell’Istituto, il quale provvederà alla quantificazione degli importi autorizzabili:
• per domande riferite ad assunzioni già in corso, l’INPS fornisce l’esito di accoglimento contenente l’importo spettante;
• per domande preventive, l’Istituto calcolerà e riserverà l’ammontare dell’incentivo invitando il datore di lavoro a perfezionare l’assunzione entro dieci giorni dalla comunicazione di prenotazione. L’accoglimento definitivo seguirà al completamento dell’assunzione.
Si precisa, infine, per i rapporti part-time, che eventuali aumenti della percentuale oraria o trasformazioni a tempo pieno intervenuti dopo l’autorizzazione non comportano un adeguamento dell’importo riconosciuto, che resterà invariato. In caso di riduzione dell’orario di lavoro, sarà invece responsabilità del datore di lavoro ricalcolare l’importo dell’incentivo e adeguarne la fruizione.