Agriturismi: entro il 30 giugno 2025 la presentazione della dichiarazione imposta di soggiorno per l’anno 2024
Entro il prossimo 30 giugno 2025, i gestori delle strutture ricettive, tra cui i titolari delle attività di agriturismo, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno relativa all’anno 2024.
La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, mediante i servizi disponibili nel sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate. In caso di omessa o infedele dichiarazione, è irrogata la sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto, che trova applicazione anche qualora il versamento dell’imposta sia stato tempestivamente eseguito.
Ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. n. 23/2011, i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni ed i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o Città d’arte, possono istituire un’imposta di soggiorno. L’imposta di soggiorno è posta a carico dei soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale e può essere applicata in base a criteri di gradualità, in proporzione al prezzo dell’alloggio, fino ad un massimo di 5 euro per ciascuna notte di soggiorno.
Sono obbligati a versarla, i gestori delle strutture ricettive responsabili del pagamento dell’imposta (contributo di soggiorno) incassata dai fruitori dei servizi di alloggio, nonché della presentazione dell’apposita dichiarazione. Tra i soggetti obbligati rientrano anche gli imprenditori agricoli che svolgono, quale attività connessa, l’attività di agriturismo di cui alla Legge n. 96/2006.
La struttura ricettiva è dunque tenuta a riscuotere l’imposta di soggiorno dal turista, a provvedere al relativo versamento al Comune di riferimento e, da ultimo, entro il 30 giugno dell’anno successivo, a procedere alla presentazione telematica della relativa dichiarazione.
In caso di locazioni brevi, invece, il responsabile del pagamento dell’imposta è il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei canoni o dei corrispettivi.
I titolari dell’attività agrituristica, si ricorda, sono altresì tenuti ad osservare le norme in materia di Pubblica Sicurezza, ossia a comunicare alla Questura, entro le ventiquattro ore successive all’arrivo, le generalità delle persone alloggiate, in modalità telematica tramite il servizio Alloggiatiweb. Se il soggiorno è inferiore alle 24 ore le generalità vanno inviate all'arrivo stesso.