Il diritto annuale CCIAA 2025
Entro il prossimo 30 giugno, ovvero entro il 30 luglio 2025 con la maggiorazione dello 0,40%, le imprese iscritte alla CCIAA sono tenute al versamento del diritto camerale dovuto per il 2025.
Il diritto annuale è determinato in misura fissa, ovvero in percentuale sul fatturato IRAP 2024, a seconda della tipologia di soggetto obbligato; lo stesso è altresì differenziato a seconda che il soggetto risulti già iscritto al Registro delle Imprese o al REA alla data del 1° gennaio 2025 ovvero si iscriva nel corso dell’anno.
In particolare, sono tenute al pagamento del diritto annuale CCIAA in misura fissa:
•le imprese individuali;
•le società semplici;
•le società commerciali;
•le cooperative e le società di mutuo soccorso;
•i consorzi e le società consortili;
•le società tra avvocati.
Sono, invece, tenute al pagamento in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente:
•le società tra professionisti;
•le società in nome collettivo;
•le società in accomandita semplice;
•le società di capitali;
•le società cooperative;
•le società di mutuo soccorso.
Dal pagamento del diritto annuale CCIAA sono invece espressamente escluse:
•le imprese dichiarate fallite o poste in liquidazione coatta amministrativa nel corso del 2024 (salvo che non siano state autorizzate all’esercizio provvisorio dell’attività);
•le imprese individuali che hanno cessato l’attività entro il 31 dicembre 2024 e hanno presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2025;
•le società e gli enti che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre 2024 e hanno presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2025;
•le società cooperative sciolte nel 2024 per provvedimento dell’Autorità governativa ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies, Codice civile.