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DL Cura Italia: adempimenti di prevenzione incendi


Il Decreto "CURA ITALIA" (n. 18 del 17 marzo 2020) ha introdotto alcune disposizioni direttamente incidenti sulla prevenzione incendi, unitamente alla legge di conversione (n. 27 del 24 aprile 2020). In particolare, spicca la proroga dei termini di validità di certificati, attestati, autorizzazioni.

Prima tra tutte nel decreto "Cura Italia", è la norma che ha disposto la proroga dei termini di validità delle abilitazioni (art. 103, comma 2):
tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati [...] in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. In sede di conversione è stato precisato che la proroga si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività ed è stato posticipato al 31 luglio il termine finale che inizialmente era del 15 aprile.
E' applicata così una moratoria degli adempimenti legati alla scadenza dei titoli abilitativi in materia di prevenzione incendi maturata nel periodo indicato, e fino a 90 giorni successivi alla cessazione del regime emergenziale. Essendo stato decretato lo stato emergenziale per la durata di 6 mesi dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, al momento la proroga scade a fine ottobre, termine entro il quale i titoli dovranno essere rinnovati, salvo rinuncia e cessazione dello svolgimento dell'attività rilevante ai fini della prevenzione incendi già consentita. La durata dello stato di emergenza, peraltro, è già previsto che venga prorogata a fine 2020.

Quali titoli abilitativi sono compresi nel decreto?
Ricadono in questa previsione, se scaduti tra il 31 gennaio ed il 31 luglio, i titoli abilitativi derivanti dalle segnalazioni certificate di inizio di attività e dalle attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio ai sensi del D.P.R. n. 151/2011. Vi ricadono anche i termini di validità previsti dal D.Lgs. n. 105/2015 per le attività a rischio di incidente rilevante (direttiva Seveso ter) che hanno il rapporto di sicurezza approvato e in scadenza.
Nulla è detto riguardo ai cronoprogrammi di adeguamento di tali attività alle misure di sicurezza, eventualmente previsti dalle regole tecniche di settore o dal comitato tecnico regionale per le attività a rischio di incidente rilevante. Con particolare riferimento alle regole tecniche di prevenzione incendi con cronoprogrammi di adeguamento (strutture ospedaliere, strutture alberghiere, strutture ricettive all'aria aperta, edifici di civile abitazione, ecc), se all'esito di ogni fase è presentata una segnalazione certificata di inizio attività, questa dovrebbe rientrare nella proroga in quanto ricadente tra gli atti abilitanti citati dalla disposizione in commento. Inoltre, potrebbe risultare inesigibile l'obbligo di adeguamento in un contesto in cui, oltre alle ovvie difficoltà economiche, sarebbe impossibile affidare incarichi professionali o reperire sul mercato macchinari, dispositivi, impianti e così via richiesti dagli step successivi di adeguamento.
Va pur detto in senso contrario che, indipendentemente dalla presenza o meno di un atto abilitante a fine adeguamento riconducibile alla proroga, riconoscerne l'applicabilità muterebbe completamente l'oggetto della proroga: essa non riguarderebbe più il termine di validità di atti abilitanti, ma finirebbe per riguardare piuttosto l'adeguamento ad oneri regolatori, e cioè obblighi cui le attività devono sottostare per adeguare l'esercizio alle misure di sicurezza, con misure via via crescenti nel tempo.