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Nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione in Salute e Sicurezza sul Lavoro


Il 17 aprile 2025 la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni ha approvato l’Accordo Stato-Regioni (Rep. atti n. 59/CSR) ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, finalizzato alla definizione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
I destinatari della formazione sono i lavoratori, i dirigenti, i preposti, i datori di lavoro, i datori di lavoro che svolgono i compiti del servizio di prevenzione e protezione, i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, i coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, i lavoratori-datori di lavoro-lavoratori autonomi in ambienti confinati e sospetti di inquinamento ed i lavoratori che utilizzano attrezzatura di lavoro di cui all’art.73 c.5 del d.lgs 81/2008.
Al termine di tutti i percorsi formativi, è prevista:
• una verifica finale di apprendimento;
• una modalità di verifica dell’efficacia della formazione durante la prestazione lavorativa;
• un monitoraggio e dei controlli sia sull’erogazione sia sulla fruizione della formazione;
Per ogni corso deve essere individuato un unico soggetto formatore. Se ad organizzare il corso sono coinvolti più enti va designato un soggetto responsabile, al quale spettano tutti gli adempimenti previsti dal presente Accordo.
L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.

La mancata formazione dei lavoratori, in violazione del d.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni, comporta l’applicazione di sanzioni amministrative e penali sia pecuniarie sia detentive a carico del datore di lavoro e dei dirigenti responsabili.

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