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Nuovo credito d'imposta per la sanificazione


L’art. 32 del Decreto Sostegni-bis prevede un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute per la sanificazione e i dispositivi di protezione nonché per i tamponi nei mesi di giugnoluglio ed agosto 2021, con un limite massimo per il credito d’imposta di 60.000 euro.

Al fine di accedere all’agevolazione occorre presentare apposita comunicazione delle spese ammissibili dal 4 ottobre ed entro il 4 novembre 2021 esclusivamente con modalità telematiche, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Spese ammesse

Il credito d’imposta spetta, precisamente, per le spese sostenute riguardanti:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

A chi spetta

  • soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
  • strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’art. 13-quater, comma 4, del D.L. n.34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019;
  • enti religiosi civilmente riconosciuti.

 

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, di cui al D.P.R. n. 917/1986.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta può essere utilizzato in due modi:

  • in dichiarazione dei redditi;
  • in compensazione tramite modello F24.