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Novità Iva per le vendite a distanza


A partire da luglio 2021 cambiano le regole sulle cosiddette “vendite a distanza” in UE (tra cui le vendite effettuate verso i consumatori finali con l’e-commerce).
Entrano in vigore, infatti, le nuove regole imposte dalla Direttiva Europea 2017/2455/UE in caso di vendite a distanza verso consumatori finali.
La normativa fornisce la definizione di “vendite a distanza”, che si caratterizzano dal fatto che, essenzialmente, il trasporto della merce è effettuato direttamente dal fornitore o per suo conto nei confronti di un acquirente privato, per ordini effettuati avvalendosi di mezzi tecnologici di comunicazione a distanza (fax, telefono, e-mail, etc.). A partire dal 1° luglio le vendite in esame sconteranno l’IVA con l’aliquota prevista nel Paese di arrivo dei beni; la regola non si applica se le vendite a distanza
di beni nel corso dell’anno non superano la soglia unica, su tutto il territorio UE, di € 10.000.

Nuove regole imposte dall’Unione Europea in caso di vendite a distanza verso consumatori finali
Le semplificazioni: con l’entrata in vigore della nuova normativa sarà possibile assolvere questi adempimenti senza aprire le partite Iva nei Paesi di destinazione; gli operatori potranno accedere al cosiddetto OSS (One stop shop), il portale che dà la possibilità di registrarsi in un unico Stato membro per adempiere gli obblighi connessi all’assolvimento dell’iva per le cessioni effettuate in ogni Stato membro.
Ulteriore semplificazione consiste nel non obbligo di emissione di fattura, qualora il cedete si avvalga dell’OSS. Si fa presente che coloro che già attuano vendite a distanza, superando la soglia di € 10.000, dovranno attivarsi per la registrazione al sistema OSS.
Si ricorda in conclusione, che in caso di utilizzo di piattaforme online o siti web per promuovere e vendere i propri prodotti, è necessario comunicare l’attività al Registro Imprese tramite pratica telematica seguita dal nostro Ufficio IVA.