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Esonero contributivo per le madri lavoratrici


Legge Finanziaria 2024 ha previsto l’esonero contributivo per le madri lavoratrici con più figli, assunte a tempo indeterminato.

Le indicazioni per l’applicazione di tale esonero sono state fornite dall’Inps attraverso la circolare n. 27 del 31/01/2024. Sono esclusi da tale opportunità soltanto i rapporti di lavoro domestico, per cui anche le operaie agricole a tempo indeterminato e le impiegate di aziende agricole assunte a tempo indeterminato potranno sfruttare questa opportunità.

Le lavoratrici che possono richiedere l’esonero contributivo sono quelle assunte sia nel settore pubblico che privato assunte a tempo indeterminato e mamme di 2 o più figli, anche in adozione o in affidamento. Differenti sono le condizioni da rispettare a seconda

che la lavoratrice risulti mamma di almeno 3 figli o di 2 figli, avuti anche in adozione od affidamento.

Per le lavoratrici mamme di 3 o più figli la condizione per poter richiedere l’esonero contributivo è quella che nel periodo compreso tra il 1/01/2024 e il 31/12/2026 il figlio più piccolo risulti avere una età inferiore a 18 anni. Invece per le lavoratrici mamme di due figli l’esonero contributivo può essere richiesto, in via sperimentale, se nel periodo compreso tra il 1/01/2024 ed il 31/12/2024 il figlio più piccolo ha una età inferiore a 10 anni.

Altro aspetto importante è che il diritto a beneficiare dell’esonero contributivo sorge al momento della nascita del terzo figlio e si cristallizza alla data della sua nascita e non decade anche quando:

  • si verifica la morte di uno o più figli;
  • un figlio esce dal nucleo familiare;
  • un figlio non convive con la madre;
  • il figlio viene affidato in maniera esclusiva al padre.

Stesso discorso avviene per la madre di due figli, ma solo per l’anno 2024. Le lavoratrici per poter beneficiare dell’esonero contributivo dovranno comunicare al datore di lavoro o direttamente all’Inps i codici fiscali dei propri figli.

L’esonero contributivo consiste in una riduzione del 100% della quota contributiva Ivs (invalidità, vecchiaia e superstiti) a carico della lavoratrice, per cui in busta paga la lavoratrice non vedrà togliersi l'importo contributivo a proprio carico che conseguentemente si ritroverà dell’importo retributivo.

La lavoratrice potrà beneficiare dell'esonero contributivo nel limite massimo annuo di 3 mila €, da riparametrare su base mensile. Pertanto l'importo dell'esonero contributivo mensile deve essere pari a 250 € (3mila€/12); mentre se si intende riparametrare il tutto all'ammontare giornaliero dell’esonero contributivo l'importo da considerare è pari a 8,06 € (250 €/31) per ogni giorno di fruizione del beneficio. L'Inps ha tenuto a precisare che gli importi mensili e giornalieri riparametrati sono validi anche per i rapporti di lavoro tempo parziale, per i quali non viene richiesta alcuna ulteriore riparametrazione dell’importo dell'esonero spettante alla lavoratrice. Questo significa che la lavoratrice se titolare di più rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato potrà richiedere l'esonero contributivo per ogni singolo rapporto di lavoro.

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