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Bonus gas ed energia estesi al terzo trimestre


Con il D.L. n. 115/2022 (Decreto “Aiuti-bis”), sono state introdotte alcune interessanti novità
per i crediti d’imposta relativi alle spese per l’energia elettrica e il gas naturale.
Per l’energia elettrica viene esteso anche al terzo trimestre 2022 il credito di imposta pari al
15% delle spese sostenute per la componente elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata
nel trimestre. Anche per il gas naturale viene prorogato il credito di imposta pari al 25% delle
spese sostenute trimestre.
In entrambi i casi, il beneficio spetta a condizione che il prezzo dell’energia elettrica / gas
naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del
secondo trimestre 2019. Qualora l’impresa destinataria del contributo nel 2022 si rifornisca di
gas o energia dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 2019, il fornitore dovrà inviare, a
richiesta dell’azienda, una comunicazione con il calcolo dell’incremento di costo e del bonus
spettante. L’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) dovrà stabilire il
contenuto di tale comunicazione e le modalità per trasmetterla.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25 del 11/7/2022, ha inoltre fornito alcuni
chiarimenti sulle agevolazioni, ad esempio ha precisato che in presenza di più contatori

devono essere considerati tutti gli acquisti di energia elettrica del trimestre e che i consumi
stimati fatturati in acconto non possono essere considerati.
I crediti di imposta spettanti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello
F24 per pagare imposte e contributi, e dovranno essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022. Si
potrà, ad esempio, utilizzarli per il pagamento dei contributi dovuti all’INPS da parte dei
coltivatori diretti/imprenditori agricoli professionali, la cui seconda rata è in scadenza il 16
settembre e terza rata il 16 novembre.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, i crediti possono essere ceduti, solo per intero ed
entro il 31 dicembre