Obbligo di formazione dei lavoratori prima dell’inizio dell’attività lavorativa – novità Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 e DL 159/2025
Il nuovo Accordo Stato - Regioni del 17 aprile 2025 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025) stabilisce che la formazione obbligatoria dei lavoratori debba essere completata prima dell’inizio dell’attività lavorativa, superando la precedente possibilità di adempiere entro 60 giorni dall’assunzione.
Non si tratta di formare il lavoratore prima dell’assunzione, poiché le ore di corso costituiscono a tutti gli effetti ore lavorative, retribuite e incluse nell’orario di lavoro: ne consegue, dunque, che il lavoratore una volta che sia stato formalmente assunto non possa però iniziare a lavorare senza aver completato la formazione obbligatoria.
Tale obbligo, peraltro, non coinvolge soltanto i lavoratori salariati, ma ricomprende chiunque presti l’attività lavorativa all’interno di un’organizzazione aziendale, con o senza retribuzione (art. 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
Strutturazione del corso di formazione per lavoratori
La formazione è strutturata in due parti:
1. Formazione generale, valida per tutta la vita lavorativa (modulo generale non inferiore a 4 ore);
2. Formazione specifica, calibrata sui rischi della mansione e soggetta ad aggiornamento periodico (modulo specifico da 4-8-12 ore a seconda della classe di rischio individuata per l’attività).
Quando la mansione richiede competenze pratiche, interviene anche “l’addestramento”, che deve essere reale e documentato e deve essere completato prima dell’inizio dell’attività operativa.
Deroga per il settore turistico-ricettivo e somministrazione alimenti e bevande
Il disegno di legge di conversione del DL 159/2025, tramite l’articolo 1-bis, prevede una deroga limitata per le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande. In tali realtà, la formazione e l’eventuale addestramento specifico possono concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio della missione, in caso di somministrazione.
Si precisa che:
• la deroga riguarda esclusivamente attività classificate a basso rischio (Allegato IV Accordo 2025);
• la formazione preventiva resta obbligatoria per attività che richiedono abilitazioni specifiche (artt. 73 e 73-bis D.lgs. 81/2008);
Le responsabilità del datore di lavoro
Gli obblighi di informazione, formazione ed addestramento non sono sanabili a posteriori e devono risultare in ogni caso sempre documentati.
Tali obblighi coinvolgono ogni tipologia di lavoratori, anche quelli temporanei o stagionali.
Il mancato rispetto di questi obblighi costituisce violazione sanzionabile, con responsabilità diretta sempre in capo al datore di lavoro.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente gli uffici territoriali.




