Granaio Italia: la tracciabilità delle movimentazioni dei prodotti cerealicoli
Dallo scorso 1° luglio 2025 è operativo “Granaio Italia”, ossia il sistema telematico per la tracciabilità della filiera cerealicola.
Il decreto ministeriale ha introdotto l’obbligo di annotare, in un apposito registro telematico, le movimentazioni delle produzioni cerealicole che superano determinate soglie quantitative. Il mancato rispetto di tali obblighi di monitoraggio può comportare l’applicazione di gravose sanzioni amministrative.
Tra gli operatori tenuti, a decorrere dal 1° luglio 2025, alla tracciatura delle movimentazioni di cereali, rientrano le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali e le imprese di prima trasformazione della filiera cerealicola che, in forma singola o associata, producono, detengono, acquistano, vendono o cedono uno o più dei seguenti prodotti:
• frumento duro;
• frumento tenero e frumento segalato;
• mais;
• orzo;
• farro;
• segale;
• sorgo;
• avena;
• miglio e scagliola.
Dall’obbligo di registrazione delle operazioni di carico e scarico sono invece espressamente escluse le imprese di seconda trasformazione ed i dettaglianti, ivi compresa la grande distribuzione organizzata, che operano nell’ambito di attività commerciali.
Sono poi escluse dall’obbligo di tracciatura le aziende che esercitano, in via prevalente, l’attività di allevamento e di produzione di mangimi, nonché gli operatori che utilizzano le quantità di prodotto per il reimpiego aziendale, anche per usi zootecnici.
Inoltre, oltre ai cereali detenuti dalla filiera sementiera da destinare alla semina e/o da reimpiegare in azienda, non sono soggette ad annotazione tutte le operazioni di carico e scarico relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati.
I prodotti che sono trasferiti in strutture private o associative all’atto della trebbiatura non sono oggetto di registrazione. In tal caso, in particolare, la registrazione deve essere effettuata dai soggetti che gestiscono dette strutture.
Gli operatori assoggettati ai nuovi obblighi di monitoraggio devono effettuare la registrazione dei prodotti di provenienza nazionale, comunitaria ed extracomunitaria, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento (pertanto, la prima registrazione dovrà essere effettuata entro il prossimo 20 ottobre, avendo cura di riportare tutte le giacenze esistenti di ciascun cereale alla data del 30 settembre 2025).
Tuttavia, gli operatori devono registrare sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), in forma cumulativa e aggregata, anche per il tramite dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola, le sole operazioni di carico e scarico che nel precedente trimestre abbiano avuto ad oggetto una quantità di singolo prodotto superiore a:
• 30 tonnellate annue per il frumento duro;
• 40 tonnellate annue per il frumento tenero;
• 80 tonnellate annue per il mais;
• 40 tonnellate annue per l’orzo;
• 60 tonnellate annue per il sorgo;
• 30 tonnellate annue per l’avena;
• 30 tonnellate annue per il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola.
A tal fine teniamo a evidenziare che tra le “operazioni di carico” rientrano le operazioni di introduzione di cereali in azienda, a seguito della produzione, dell’acquisto o di qualsiasi altro tipo di trasferimento di uno o più prodotti. Tra le “operazioni di scarico”, invece, rientrano le operazioni connesse alla movimentazione, per vendita, cessione, trasformazione o trasferimento di uno o più prodotti cerealicoli.
Qualora il prodotto sia detenuto in strutture dislocate sul territorio e gestite dalla stessa impresa, è prevista la possibilità di registrare, nella sede amministrativa prescelta, i dati relativi ai prodotti acquisiti o ceduti presso le altre sedi.
Allo stesso modo, le società cooperative e gli enti associativi che detengono il prodotto conferito dai soci o dagli associati, registrano i dati relativi ai prodotti acquisiti e ceduti nelle strutture gestite direttamente dall’organismo associativo interessato.
In ogni caso, il “Registro telematico dei cerali”, realizzato in ambito SIAN, non è soggetto ad alcuna vidimazione preventiva, né alla stampa periodica obbligatoria. L’unità di misura da adottare per la compilazione del registro è la tonnellata.
I prodotti devono essere registrati separatamente in base all’origine (ossia, al luogo di coltivazione del cereale: Italia, altri Paesi comunitari o Stati extracomunitari).
I soggetti che non ottemperano agli obblighi di registrazione di cui sopra sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 4.000 euro, irrogata dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, ossia dall’autorità competente allo svolgimento dei controlli.
Inoltre, qualora non siano rispettate le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del “Registro telematico dei cerali”, trova applicazione la sanzione amministrativa da 2.000 a 4.000 euro.




