Ondate di calore: accesso alla CISOA per sospensione o riduzione del lavoro
Le ondate di calore che anche quest’anno stanno investendo l’Italia possono determinare, specie nel settore agricolo, la necessità di sospendere l’attività lavorativa. In questi casi, ai lavoratori del settore agricolo può essere riconosciuta un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera, c.d. CISOA.
Le imprese agricole che si vedono costrette a sospendere l’attività lavorativa per effetto delle temperature troppo elevate, possono optare per il trattamento di integrazione salariale per i lavoratori agricoli, Cassa integrazione speciale operai agricoli (c.d. CISOA).
Non trova, invece, più applicazione il trattamento integrativo introdotto dal D.L. n. 63/2024, c.d. “Decreto Agricoltura”, limitatamente all’annualità 2024, che prevedeva il riconoscimento del trattamento integrativo anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito.
In ogni caso, il trattamento integrativo di cui all’art. 8, Legge n. 457/1972, può essere riconosciuto a favore dei lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) assunti con contratto a tempo indeterminato e apprendisti, a condizione che abbiano effettuato almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, la verifica del requisito occupazionale deve essere effettuata considerando i dodici mesi susseguenti o precedenti la data di inizio / cessazione del rapporto di lavoro.
Il beneficio opera altresì a favore dei soci di cooperative agricole che prestano attività retribuita come dipendenti inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, con previsione dell’instaurazione, con la cooperativa, di un rapporto di lavoro per almeno 181 giornate lavorative annue retribuite, nonché per i lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla Legge n. 250/1958 e agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
Il trattamento è corrisposto, entro un massimo di 90 giornate per anno solare, al verificarsi di una delle seguenti cause:
• intemperie stagionali o altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, come, ad esempio, le avversità atmosferiche, la siccità i fenomeni infettivi, gli attacchi parassitari, la perdita del prodotto, la stasi stagionale o la mancanza involontaria di materie prime;
• eccezionali calamità o avversità atmosferiche;
• esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale di imprese che occupino almeno sei lavoratori con contratto a tempo indeterminato e che nell’anno precedente abbiano impiegato manodopera agricola per un numero di giornate non inferiore a 1.080.
Come evidenziato dall’INPS, la prestazione di integrazione salariale per eventi meteo e caldo eccessivo può essere riconosciuta laddove le temperature risultino:
• superiori a 35 gradi;
• pari o inferiori a 35 gradi qualora la temperatura c.d. “percepita” sia più elevata di quella reale.
Tale ultima situazione, ad esempio, può determinarsi quando le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o qualora comportino l’utilizzo di materiali o di macchinari che a loro volta producano calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori. Anche l’impiego di strumenti di protezione, quali, ad esempio, tute e caschi, può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella registrata dal bollettino meteo.
In caso di presentazione della domanda di CISOA per sospensione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo, la causale da utilizzare è “avversità atmosferiche”, che è quella ordinariamente usata in caso di richieste per intemperie stagionali.
La domanda di CISOA deve essere presentata, entro il termine di 15 giorni dall’inizio dell’evento di sospensione dell’attività lavorativa, comunicando all’INPS i nominativi dei lavoratori sospesi, le giornate di sospensione e le relative motivazioni. Il trattamento di integrazione salariale è quindi riconosciuto direttamente ai lavoratori beneficiari dalla sede INPS territorialmente competente.
Come precisato dall’INPS, per l’anno 2025 l’importo massimo mensile del trattamento è pari a:
• 1.404,03 euro (importo lordo);
• 1.322,05 euro (importo netto).