Per il coltivatore diretto fondamentale il legame con la terra
La cassazione è ritornata sulla distinzione tra CD - coltivatore diretto - e IAP -
imprenditorie agricolo professionale, ai fini dell’agevolazione sull’IMU.
La norma prevede che si considerino non fabbricabili e quindi non soggetti a IMU, i terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali sui quali persiste l’utilizzazione agricola mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
In particolare, la Suprema Corte ha ribadito che le figure di imprenditore agricolo professionale e di coltivatore diretto sono due figure autonome che hanno caratteristiche e presupposti propri. Queste ultime, infatti, seppur riconducibili alla più ampia categoria dell’imprenditore agricolo e spesso accomunate dall’applicabilità delle medesime norme agevolative, delineano due figure professionali profondamente differenti: la prima avente carattere imprenditoriale, la seconda più legata alla attività personale del coltivatore.
La definizione di coltivatore diretto è contenuta in diverse norme di carattere speciale previste per il settore agricolo, le quali definiscono tale colui che si dedichi direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo, con lavoro proprio e della propria famiglia, e purché la forza lavoro del nucleo familiare non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.
La figura dello Iap, invece, è delineata all’articolo 1 del Dlgs 99/2004, che esige per quest’ultimo il possesso di specifiche conoscenze e competenze professionali, nonché il rispetto di specifici requisiti di tempo e lavoro e, in dettaglio, che l’imprenditore dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, direttamente o in qualità di socio di società, la prevalenza del proprio tempo di lavoro complessivo e che i ricavi delle suddette attività siano prevalenti sul proprio reddito globale.
Da ciò emerge, dunque, come lo IAP non sia tenuto a coltivare direttamente il fondo, ben potendosi avvalere di maestranze e assumere un “ruolo dirigenziale”, essendo sufficiente che gestisca direttamente il terreno. Al contrario, per un coltivatore diretto assume un ruolo determinante il legame con il fondo agricolo e il collegamento diretto con l’esercizio dell’attività sul campo.