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Aliquota IVA al 4% o al 22% sulla cessione di letame, liquami e digestato


L’impiego di concimi e ammendanti naturali per ripristinare la fertilità dei suoli è una pratica da sempre utilizzata e consigliata dalle buone pratiche agricole. Gli effluenti zootecnici, sia solidi che liquidi, sono considerati rifiuti. Tuttavia, cessano di essere tali quando sono utilizzati in agricoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche quando ceduti a terzi, nel rispetto delle normative.
Questi materiali, seppur utilizzati come fertilizzanti o ammendanti, non sono esplicitamente elencati nelle tabelle IVA.
Con l’introduzione del D.Lgs. n. 152/2006 e successivi decreti attuativi, la normativa sui fertilizzanti si è evoluta, in particolare per i prodotti derivati da effluenti zootecnici e digestato. Il Regolamento (UE) 2019/1009 definisce chiaramente i fertilizzanti come sostanze destinate a nutrire le piante, mentre il Regolamento (CE) n. 1069/2009 stabilisce specifiche norme per i fertilizzanti organici derivanti da sottoprodotti animali.
In Italia, il Decreto Ministeriale 25/2/2016 e i regolamenti regionali hanno delineato le modalità di utilizzo agronomico degli effluenti, tra cui letame, liquami e digestato. L’articolo 2 del Decreto, ai sensi dell'art. 112, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006, definisce i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica dei seguenti materiali o sostanze, anche in miscela tra loro:
• effluenti di allevamento;
• acque reflue;
• la produzione, le caratteristiche di qualità, e l'utilizzazione agronomica del digestato.
In particole l’articolo 2 del Decreto precisa che l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato è esclusa dall'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di rifiuti ai sensi del TUA (D.Lgs. 152/2006), solo qualora siano rispettati i criteri generali e le norme tecniche di utilizzazione agronomica disciplinati nello stesso DM 25/02/2016.
Il D.M. del 2016 attribuisce la caratteristica di “fertilizzante” agli effluenti zootecnici e al digestato alle condizioni stabilite dal medesimo Decreto e dai Regolamenti regionali. Pertanto, l’esistenza di tali condizioni consente l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% alle cessioni di questi sottoprodotti, a norma della voce 19), tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
La cessione:
• deve riguardare i sottoprodotti regolamentati dal D.M. 25/2/2016;
• l’acquirente/destinatario deve impegnarsi contrattualmente all’utilizzo agronomico dei sottoprodotti in conformità alle disposizioni regionali;
• devono essere adempiuti gli eventuali obblighi di comunicazione imposti dalla Regione o Provincia Autonoma, tra i quali il documento di accompagnamento;
• la fattura deve indicare la natura e qualità del sottoprodotto, porre la dicitura “ad esclusivo uso agronomico-fertilizzante ai sensi del D.M. 25/2/2016”, citare il contratto di cessione e il documento di accompagnamento.
Il comma 3 dell’art. 2 del D.M. precisa che l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui al comma 1 nonché del digestato è esclusa dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, solo qualora siano rispettati i criteri generali e le norme tecniche di utilizzazione agronomica disciplinati nel Decreto stesso. Vale a dire che, se il sottoprodotto non viene utilizzato a scopo agronomico o viene utilizzato in modo difforme dalle disposizioni del Decreto e di quelle regionali, si cade nell’ambito della disciplina dei rifiuti, con l’ovvia riclassificazione dell’operazione tra quelle illecite (Cass. Pen. Sez. 3, n. 9717/2020), salva la possibilità concessa dall’art. 184-bis di utilizzo consentito in altro processo produttivo.
In definitiva, alla cessione di letame, liquami e digestato agrozootecnico, quali ammendanti/concimanti di terreni agricoli, con l’osservanza delle disposizioni di cui al D.M. 25 febbraio 2016 e di quelle regionali, si applica l’aliquota IVA del 4%, ai sensi della voce 19) nella tabella A, parte II, del D.P.R. n. 633/1972.
L’aliquota ordinaria (22%) sarà applicabile alle cessioni di digestato zootecnico destinato ad impianti di valorizzazione energetica ed altre destinazioni non agricole, ai liquami e letami ceduti per alimentare impianti di produzione di biogas, nonché al letame ceduto per la fabbricazione di fertilizzanti, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 264/2016, emanato in attuazione dell’art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006.