Contatti : 011.5741300

E-mail : torino@confagricoltura.it

Imprenditore agricolo professionale: vantaggi e rischi nascosti


Le aziende agricole, siano esse imprese individuali o società, qualora in possesso di particolari requisiti, possono accedere a agevolazioni fiscali, contributi e finanziamenti agevolati.
Attualmente le figure che hanno accesso alle principali agevolazioni riservate al settore della produzione primaria sono il coltivatore diretto (CD) e l’imprenditore agricolo professionale (IAP), comprese le forme societarie che hanno i requisiti di società agricola e/o di società agricola IAP.
Le principali qualifiche che consentono l’accesso a benefici e agevolazioni sono le seguenti:
• Il coltivatore diretto è colui che direttamente, insieme ai propri familiari, si dedica prevalentemente alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura e all’allevamento;
• ai sensi dell’art. 31 della Legge n. 590/965, la forza lavoro del coltivatore diretto e dei membri del suo nucleo familiare che collaborano con lui nell’esercizio dell’attività non deve essere inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità dell’azienda agricola. In presenza dei predetti requisiti, il coltivatore diretto (e i familiari che partecipano all’attività agricola) è iscritto all’INPS quando l’attività agricola complessivamente svolta consente l’attribuzione di almeno 104 giornate lavorative annue;
• l’imprenditore agricolo professionale deve avere specifiche conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’art. 5 del Reg. (CE) n. 1257/1999. Almeno il 50% del tempo di lavoro complessivo deve essere dedicato ad attività agricole (art. 2135 c.c.) e almeno il 50% del reddito globale da lavoro deve provenire da attività agricole (tali limiti sono ridotti al 25% qualora l’imprenditore operi in aree svantaggiate o montane). La qualifica IAP si può ottenere dall’esercizio in proprio di un’impresa agricola oppure in qualità di socio o amministratore di società agricole. Anche lo IAP è iscritto alla previdenza agricola (INPS);
• Le società agricole possono anch’esse essere qualificate IAP, in particolare:
? per le società agricole di persone e nelle cooperative è richiesto che almeno un socio sia qualificato IAP; nel caso delle cooperative, il socio deve anche rivestire la carica di amministratore. L’attività svolta dai soci, se rispettano i requisiti (competenze, tempo lavoro, reddito), consente loro di acquisire la qualifica di IAP;
? per le società agricole di capitali è richiesto che almeno un amministratore sia IAP. L’attività svolta dagli amministratori, con i requisiti richiesti, consente loro di acquisire la qualifica di IAP.
Alcune specifiche agevolazioni sono poi concesse ai giovani imprenditori e alle “società agricole giovanili”. A tali soggetti è richiesto l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. ed il rispetto delle seguenti condizioni:
• il titolare sia un imprenditore agricolo di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
• nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 228/2001, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
• nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.
La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società di capitali; non vi sono limiti all’attribuzione della qualifica a società di persone.
La qualifica di IAP è rilasciata dalle Regioni alle quali compete quindi la verifica dei requisiti richiesti.