Nuove aliquote per le cessioni di legna
Con il Decreto Ministeriale 6/8/2025 sono state pubblicate nuove percentuali di compensazione per le cessioni di talune cessioni di legna da parte dei produttori agricoli.
Il beneficio è ancora più sostanzioso poiché i nuovi coefficienti si applicano sia per l’anno 2024 sia per l’anno 2025.
Il D.M. interviene per alcuni punti della Tabella A, del D.P.R n. 633 del 1972, per cui per le cessioni di: legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01): la percentuale di compensazione è del 6,4% contro quella del 2%; legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale: la percentuale di compensazione è del 6.4% contro quella del 2%. Va ricordato che la percentuale di compensazione per tali cessioni hanno avuto la seguente evoluzione:
- fino al 2018: 2%;
- 2019: 6%;
- 2023: 2%;
- 2024 e 2025: 6,4% per il periodo 1/1/2024-31/12/2025;
In pratica, il produttore agricolo che nel 2024 ha ceduto legna da ardere in ceppi per € 50.000 ha determinato la sua posizione IVA come segue: IVA sulle cessioni 10% su 50.000: euro 5.000; detrazione forfettaria 2% su 50.0000: euro 1.000; IVA dovuta: euro 4.000.
Con la nuova regola la liquidazione cambia: IVA sulle cessioni 10% su 50.000: euro 5.000; detrazione forfettaria 6,4% su 50.0000: euro 3.200; IVA dovuta: euro 1.800.
La riliquidazione comporta un credito a favore del produttore agricolo di € 2.200 (cioè 4.000-1800) che può essere fatto valere nell’anno 2025. In pratica, sulle cessioni l’aliquota dell’IVA è al 10% ma la detrazione forfettaria è al 6,4% per cui il produttore agricolo versa il 3,6% dell’IVA percepita.