Misure di prevenzione per l'attività lavorativa nel Settore Agricolo e Florovivaistico, nonché nei cantieri Edili e affini all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole

A seguito dell’incontro tra il Govenatore Cirio e le organizzazioni sindacali, è in corso di definizione l’ordinanza che prevede, a decorrere presumibilmente dal 2 al 31 agosto 2024 per il divieto del lavoro in condizioni di prolungata esposizione ai raggi solari diretta senza possibilità di ripararsi dal sole e dalla calura, dalle ore 12:30 alle ore 16:00.
Tale divieto riguarda l’intero territorio regionale e le aree interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili ed affini. Essendo la bozza ancora in fase di revisione, seguiranno ulteriori aggiornamenti.
Si suggerisce pertanto alle aziende di rimodulare il ciclo lavorativo e produttivo in funzione di tale ordinanza, nei soli giorni in cui la mappa del rischio, che sarà attiva nelle prossime ore, al link https://www.worklimate.it/scelta-mappa/soleattivita-fisica-alta/, riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”.
Ricordiamo che, diversamente da quanto indicato dai media che hanno anticipato la notizia, l’art. 34 del CCNL per operai agricoli e florovivaisti menziona che l’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6,30 giornaliere, e che l’ art. 43 CCNL stabilisce che il lavoro notturno è quello eseguito dalle ore 20:00 alle ore 6:00e rimanda i limiti orari ai contratti provinciali.
Per la provincia di Torino i limiti del lavoro notturno sono stabiliti dalle ore 22 alle ore 6. Il supplemento notturno pari al 40% per operai agricoli e al 48% per operai florovivaisti.
Non è considerato lavoro straordinario e/o con maggiorazione notturna poiché entro le 39 ore settimanali ed entro i limiti orari sopra descritti.