Lavoro occasionale agricolo, confermata la cumulabilità con alcune pensioni
L'INPS ha chiarito che anche dopo la stabilizzazione del contratto di lavoro occasionale agricolo (LOAgri), avvenuta dal 1° gennaio 2026 con la legge di Bilancio, resta possibile cumulare i compensi derivanti da queste prestazioni con alcune tipologie di pensione anticipate soggette normalmente a limiti di cumulabilità con i redditi da lavoro.
Il chiarimento interessa sia le aziende agricole che possono reperire manodopera aggiuntiva in periodi di particolare necessità, sia i pensionati che intendono integrare il proprio reddito svolgendo attività agricole occasionali nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa.
La disciplina del LOAgri, introdotta in via sperimentale nel 2023 e ora diventata strutturale, consente alle aziende agricole con non più di dieci lavoratori a tempo indeterminato di impiegare, per un massimo di 45 giornate annue, pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali, studenti under 25 e altre categorie specificamente individuate dalla legge.
L'INPS conferma che i compensi percepiti con il contratto LOAgri possono essere cumulati con le pensioni anticipate per lavoratori precoci, con le pensioni "Quota 100" e con le pensioni anticipate flessibili (Quota 103), purché non venga superato il limite di 45 giornate lavorative nell'anno civile.
Superata questa soglia, il rapporto di lavoro si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato e torna ad applicarsi il regime ordinario di incumulabilità tra pensione e reddito da lavoro, con il rischio di perdita e recupero delle somme pensionistiche percepite.
Per informazioni: Ufficio Paghe di Confagricoltura Torino




