Lavoratori stagionali agricoli, regole semplificate per visite mediche e formazione
Le aziende agricole che impiegano lavoratori stagionali addetti a mansioni semplici e generiche possono continuare a beneficiare di procedure semplificate per la sorveglianza sanitaria e per gli obblighi di informazione e formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
La normativa prevede che, per le attività che non richiedono qualifiche professionali particolari e non comportano rischi specifici, la visita medica preventiva possa essere effettuata una sola volta all'anno e rimanga valida anche nel caso in cui il lavoratore presti attività presso più aziende agricole. Il giudizio di idoneità consente quindi di evitare la ripetizione degli accertamenti sanitari per ogni nuovo rapporto di lavoro stagionale.
Restano inoltre in vigore le modalità semplificate per l'informazione e la formazione dei lavoratori, che possono essere assolte mediante la consegna di specifica documentazione predisposta dagli enti competenti. Per i lavoratori stranieri deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei materiali informativi.
Le agevolazioni si applicano esclusivamente alle lavorazioni agricole semplici e generiche. Sono escluse le attività che richiedono patentini, abilitazioni o particolari requisiti professionali. Per questo motivo è sempre necessaria una verifica preventiva delle condizioni operative e delle mansioni effettivamente svolte in azienda.
Le disposizioni sono contenute nell'articolo 3, comma 13, del Decreto Legislativo 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro), nel successivo Decreto Interministeriale 27 marzo 2013 e nelle modifiche introdotte dalla Legge 27/2020, di conversione del Decreto Cura Italia.
Per ulteriori informazioni: ufficio Paghe di Confagricoltura Torino




