Contatti : 011.5741300

E-mail : torino@confagricoltura.it

DPCM 17 maggio 2020 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19


Il DPCM 17 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2020, n. 126, contiene le disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19, e del DL 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le disposizioni del DPCM, composto di 11 articoli e 17 allegati, si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020, fermo restando i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del decreto.
Nell’articolato del DPCM sono trattati i seguenti argomenti:

• misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, in cui sono contenute alcune indicazioni di interesse generale, l’elenco delle attività sospese, indicazioni specifiche su alcune attività di cui è prevista la ripresa;
• misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali;
• disposizioni in materia di ingresso in Italia, transiti e soggiorni di breve durata in Italia, ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l'estero.

In relazione ad alcune attività per le quali è prevista la ripresa, l’art. 1 fornisce alcune prime indicazioni, fermo restando la necessità che vengano adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome specifici protocolli o linee guida nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali allegati allo stesso DPCM.

Servizi di ristorazione:
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome:
• abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori;
• individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi (detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10).

Strutture ricettive:
Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che:
• sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un
metro negli spazi comuni;
• siano rispettati i protocolli e le linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.

I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:
• le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
• le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
• le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
• l'accesso dei fornitori esterni;
• le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
• lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
• le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.

Nel rispetto delle misure anticontagio, è inoltre necessario prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative, tenendo conto dei seguenti criteri:

• il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell'accesso a queste;
• la prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);
• l'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;
• il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;
• la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
• l'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;
• l'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
• la disponibilità di una efficace informazione e comunicazione;
• la capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli.

In Allegato